COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. TRISSINO Avverso regolarità gara Nuova Valdagno – Trissino del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. TRISSINO
Avverso regolarità gara Nuova Valdagno - Trissino del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto –
Società di 1^ Categoria
L’A.C. Trissino ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione dei
giocatori Rinfieri Michele e Santagiuliana Davide (Nuova Valdagno) perché squalificati.
La Commissione Disciplinare
Visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che i giocatori Rinfieri Michele e Santagiuliana Davide erano effettivamente colpiti da sanzione di squalifica per
una giornata di gara per ammonizioni, riportate in incontri del Trofeo Regione Veneto della stagione 2003/2004, secondo
quanto pubblicato nel Com. Uff. n.21 del 19/11/2003 del C.R. Veneto, pag. 21/1432;
accertato che detti provvedimenti dovevano essere scontati nel Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria della
stagione 2004/2005 a cui partecipa la Società Nuova Valdagno;
constatato che l’A.C. Nuova Valdagno non ha presentato controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Trissino;
di infliggere all’A.C. Nuova Valdagno la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a
quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.
di comminare a carico dell’A.C. Nuova Valdagno l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in
gara ufficiale, dei giocatori squalificati.
La tassa reclamo non é stata versata.
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