COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 22 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : • della Società U.S. Pontevigodarzere (Matricola n. 780611) • del Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore U.S. Pontevigodarzere • della calciatrice Badalocchi Elena
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 22 Settembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C.
Nei confronti :
• della Società U.S. Pontevigodarzere (Matricola n. 780611)
• del Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore U.S. Pontevigodarzere
• della calciatrice Badalocchi Elena
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 17/3/2004, ha deferito dinanzi alla scrivente
Commissione Disciplinare, in seguito alla delibera apparsa sul proprio Comunicato n. 14/D del 9/12/2003 :
• la Società U.S. Pontevigodarzere (Matricola n. 780611)
• il Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore U.S. Pontevigodarzere
• la calciatrice Badalocchi Elena
per infrazione degli articoli n.1, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato le disposizioni in materia di
tesseramento, formando o contribuendo a formare un atto nullo e precisamente la richiesta di tesseramento n. 24945,
perché privo della firma di entrambi gli esercenti la potesta genitoriale.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti dalla quale risulta l’avvenuto annullamento del tesseramento della
calciatrice Badalocchi Elena, all’epoca minorenne, per difetto sulla relativa richiesta della firma del padre, essendo detta
richiesta stata sottoscritta soltanto dalla madre;
sentito nell’odierna riunione il Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore della Società U.S. Pontevigodarzere; anche
all’epoca dell’episodio in esame;
vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n.
2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere
sottoscritte da entrambi i genitori;
rilevato, alla luce delle acquisizioni probatorie, che il ricorso per l’annullamento è stato proposto dal padre della
calciatrice, e che l’atleta dichiarato in sede di audizione odierna, che l’impugnativa era stata proposta per potersi
svincolare;
ritenuto altresì che il padre della calciatrice, secondo quanto documentato dalla Società Pontevigodarzere ha
disimpegnato le funzioni di assistente all’arbitro in gare della predetta Società alle quali aveva partecipato anche la figlia,
con ciò, all’evidenza manifestando in linea di fatto il proprio consenso acché la stessa svolgesse la propria attività
sportiva a favore dell’U.S. Pontevigodarzere;
considerato che le circostanze di cui sopra consentono di ravvisare una strumentalità del complessivo comportamento
tenuto dall’atleta e dal padre, peraltro in questa sede non sanzionabile, tale da concretare la sussistenza della violazione
ascrittale;
ritenuto inoltre sulla base dei dati istruttori acquisiti la responsabilità del Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore della
Società U.S. Pontevigodarzere, il quale per la carica rivestita era tenuto a rispettare la regola della doppia firma dei
giocatori, del resto esplicitata oltre che nella normativa federale primaria e secondaria, anche nella stessa modulistica;
stabilito infine che la responsabilità oggettiva della Società U.S. Pontevigodarzere, per l’irregolarità compiuta dal suo
Presidente, consegue automaticamente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di infliggere nei confronti della Società U.S. Pontevigodarzere l’ammenda di € 52,00.-
• di comminare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Bodo Lucio (Presidente pro-tempore Soc. U.S.
Pontevigodarzere) sino al 22 Ottobre 2004;
• di infliggere a carico della calciatrice Badalocchi Elena la sanzione della squalifica sino al 22 Ottobre 2004.
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