COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. UNION QUINTO TREVISO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 11 del 22/9/2004 – Squalifica per quattro giornate Giocatore Chaibi Hamid – Campionato Regionale Juniores
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004
Delibere Della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.S. UNION QUINTO TREVISO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 11 del 22/9/2004
- Squalifica per quattro giornate Giocatore Chaibi Hamid – Campionato Regionale Juniores
La Società A.S. Union Quinto ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Regionale, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 11 del 22/9/2004, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate a
carico del proprio giocatore Chaibi Hamid “per essersi rivolto alla tribuna con frasi offensive; venuto poi a diverbio con un
tifoso, perdeva letteralmente la testa e veniva allontanato dai compagni di squadra”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare particolarmente penalizzante rispetto al fatto
commesso.
La Commissione Disciplinare
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione inflitta appare, in effetti, eccessiva rispetto al comportamento effettivamente posto in essere dal
giocatore
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società A.S. Union Quinto Treviso
• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Chaibi Hamid
• La tassa reclamo non è stata versata.
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