COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SPORT MANAGEMENT POZZO Avverso regolarità gara Pugnello – Sport Management del 10/9/2004 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C 2
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004
Delibere Della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. SPORT MANAGEMENT POZZO
Avverso regolarità gara Pugnello – Sport Management del 10/9/2004 – Divisione Calcio a Cinque -
Campionato di Serie C 2
L’A.C. Sport Management Pozzo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione del giocatore Pegoraro Davide (Pugnello) e del Dirigente accompagnatore Galiotto Donato Giuseppe
(Pugnello) perché squalificati.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che il giocatore Pegoraro Davide - era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara
per ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di Serie C/2 della stagione 2003/2004, secondo quanto
pubblicato nel Com. Uff. n.52 del 12-5-2004 del C.R. Veneto, pag. 52/1029;
rilevato inoltre che il Dirigente Galiotto Donato Giuseppe, pure colpito da sanzione di squalifica per una giornata – in
qualità di giocatore – per ammonizioni conseguite a seguito di incontri del Campionato di Serie C/2 della stagione
2003/2004 e pubblicata nel precitato C.U. n. 52, non ha partecipato attivamente al gioco alla gara in epigrafe, ma ha
disimpegnato soltanto il ruolo di Dirigente accompagnatore;
considerata quindi, agli effetti della regolarità della gara in oggetto, solo la posizione del giocatore Pegoraro Davide che
doveva scontare il provvedimento sanzionatorio a suo carico, nello stesso Campionato di Serie C/2 2004/2005 a cui
partecipa la Società Pugnello;
constatato che il G.S. Pugnello non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A..C. Sport Management Pozzo;
• di infliggere alla Società Pugnello la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, in base a quanto
disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.;
• di comminare a carico del G.S. Pugnello l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara
ufficiale, un giocatore squalificato.
La tassa reclamo non é stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SPORT MANAGEMENT POZZO Avverso regolarità gara Pugnello – Sport Management del 10/9/2004 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C 2"