COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.C. VILLANOVA MARCHESANA Avverso Delibere del Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 22 del 26.11.2003 – Ammenda di € 252,00; Squalifica sino al 31/10/2008 De Maria Claudio (Allenatore); Inibizione sino al 31/10/2008 Toso Francesco (Dirigente); Inibizione sino al 30/06/2004 Stecchi Paolo (Dirigente) – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.C. VILLANOVA MARCHESANA Avverso Delibere del Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 22 del 26.11.2003 – Ammenda di € 252,00; Squalifica sino al 31/10/2008 De Maria Claudio (Allenatore); Inibizione sino al 31/10/2008 Toso Francesco (Dirigente); Inibizione sino al 30/06/2004 Stecchi Paolo (Dirigente) – Campionato di 3^ Categoria La Commissione Disciplinare scioglie la riserva di cui al Comunicato n.25 del 18/12/2003. La Società S.C. Villanova Marchesana ebbe a proporre rituale reclamo avverso le sottonotate delibere adottate dal G.S. del Comitato Provinciale di Rovigo, pubblicate sul C.U. n. 18 del 29.10.2003, con le quali vennero inflitte le seguenti sanzioni : - Ammenda complessiva di € 252,00 a carico della Società ricorrente di cui : - € 200,00 “per non aver, al termine della gara, impedito l’accesso nel recinto degli spogliatoi di persone non autorizzate, le quali hanno avuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”; - € 26,00 “per ripetute offese e minacce al direttore di gara da parte dei propri sostenitori”; - € 26,00 “per spogliatoio dell’arbitro indecoroso”. - Squalifica sino al 31/10/2008 al Sig. De Maria Claudio (Allenatore) perché “allontanato dal campo per proteste e offese all’arbitro, a fine gara, assieme ad altri entrava nello spogliatoio dell’arbitro senza il permesso di questi, e alla domanda del direttore di gara su cosa volessero, il De Maria con una spinta lo fece andare verso l’antibagno, poi di corsa prese l’arbitro per il collo e lo spinse con forza fino al bagno; a questo punto riprese l’arbitro per il collo, gli diede un calcio sul piede sinistro facendogli perdere l’equilibrio e causando la caduta del medesimo col fondoschiena dentro la c.d. turca, continuando ad offenderlo e tirando poi l’acqua in segno di disprezzo. Il De Maria poi prese i vestiti dell’arbitro e li lanciò fuori dagli spogliatoi, sporcandoli e storcendo l’asta degli occhiali che erano contenuti in una tasca, il tutto preceduto da uno sputo che colpiva l’arbitro”. - Inibizione sino al 31/10/2008 al Sig. Toso Francesco (Dirigente Addetto alla sicurezza) perché “entrato negli spogliatoi dell’arbitro assieme al De Maria e ad altra persona non identificata, in occasione dell’episodio di cui sopra, mentre l’arbitro dopo la caduta cercava di impedire al De Maria di gettare gli abiti fuori dagli spogliatoi, metteva una mano in faccia al direttore di gara facendogli sbattere la schiena contro il muro. Episodio aggravato dalla qualifica di addetto alla sicurezza del Toso Francesco il quale non ha impedito l’ingresso di estranei nel recinto degli spogliatoi e nello spogliatoio stesso dell’arbitro”. - Inibizione sino al 30/6/2004 al Sig. Stecchi Paolo (Dirigente Addetto alla sicurezza), perché “a fine gara veniva notato dall’arbitro vicino al cancello aperto da cui erano entrati gli spettatori, senza far nulla per impedirne l’ingresso. Quando l’arbitro chiese le chiavi della macchina per andarsene, lo Stecchi gliele lanciò verso il viso, senza colpirlo, e offendendolo. Episodio aggravato dalla qualifica di addetto alla sicurezza dello Stecchi Paolo il quale non ha impedito l’ingresso di estranei nel recinto degli spogliatoi e nello spogliatoio stesso dell’arbitro”. La Società reclamante sostiene che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi e non conformi ai fatti avvenuti, contestando la ricostruzione dei medesimi offerta dall’Arbitro nell’allegato al referto di gara. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla S.C. Villanova Marchesana, sentiti il rappresentante della Società, i Dirigenti De Maria Claudio e Toso Francesco, ascoltato il legale della Società e dei Dirigenti medesimi, ritenne di dover approfondire dal punto di vista istruttorio la vicenda sottoposta al suo esame e, pertanto, con delibera pubblicata sul C.U. N. 25 del 18.12.2003 (punto 3.4.4.), incaricò l’Ufficio Indagini della F.I.G.C., a’ sensi dell’art. 30, III comma, C.G.S., di effettuare accertamenti specifici in ordine ai diversi episodi indicati nel referto arbitrale ed oggetto del giudizio. Pervenuta a questa Commissione la Relazione dell’Ufficio Indagini, sono state riconvocate le parti interessate e, nella seduta del 28.09.04, si è udito il difensore della Società e dei dirigenti squalificati, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue. 1. Il fatto centrale oggetto del presente giudizio è chiaramente costituito da quanto verificatosi all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, al termine della gara del Campionato di III Categoria Villanova Marchesana – San Vigilio, disputata in data 2.11.03. In proposito, è assodato che i Signori De Maria Claudio e Toso Francesco, rispettivamente allenatore e dirigente della squadra di casa, entrarono nel predetto locale e vi si intrattennero per alcuni minuti: essi stessi, invero, riconoscono un tanto. Il primo ha pure ammesso, avanti al collaboratore dell’Ufficio Indagini, di aver dato una manata alla borsa dell’arbitro, facendola cadere per terra un po’ fuori dalla stanza, assieme ai vestiti che vi erano appoggiati sopra. La circostanza, peraltro, era già stata confermata da due giocatori e da un dirigente del San Vigilio; in particolare, il calciatore Frigato Omar vide “volare fuori dalla porta la borsa e i vestiti dell’arbitro”. Il Toso, dal canto suo, già avanti a questa Commissione aveva dichiarato di aver effettivamente appoggiato la propria mano sul viso dell’arbitro, seppur al fine d’impedirgli d’uscire dallo spogliatoio e precisando di non aver premuto. Nessun testimone ha però personalmente assistito alla scena dentro lo spogliatoio del direttore di gara, ove in effetti, secondo gli stessi protagonisti, erano presenti soltanto l’arbitro, i Signori De Maria e Toso ed un terzo soggetto rimasto inidentificato. Gli accertamenti espletati dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, purtuttavia, hanno arricchito anche su tal punto il quadro probatorio a disposizione dell’Organo Giudicante. Il giocatore del San Vigilio Visentin Sandro, infatti, ha udito provenire dall’attiguo spogliatoio dell’arbitro lamenti di quest’ultimo, percependo altresì distintamente rumori di sedie che si spostavano ed altri fragori, “tali da far presumere che fosse in atto un tafferuglio”. L’altro calciatore del San Vigilio, Frigato, ha riferito che l’arbitro, all’interno del suo locale, urlava “mi danno le botte, mi danno le botte”, dopo che vi erano entrate “alcune persone” (id est i Signori De Maria, Toso ed il terzo sconosciuto), mentre la sua borsa ne veniva scagliata fuori. Ora, reputa questo Collegio che siffatte deposizioni corroborino e rendano vieppiù verosimile la dettagliata descrizione dei fatti enunziata dall’arbitro nell’allegato al referto di gara, che lo stesso ha poi integralmente confermato in sede di audizione avanti alla C.D.. La condotta ascritta all’allenatore De Maria ed al dirigente Toso, invero, si appalesa del tutto compatibile di aver provocato, in un ambiente di limitate dimensioni come quello riservato agli ufficiali di gara, quel trambusto che è stato avvertito anche dentro lo spogliatoio del San Vigilio, confinante con quello dell’arbitro e, quindi, punto d’ascolto sicuramente favorito. Ciò posto, deve affermarsi che, anche nel caso che qui occupa, il rapporto dell’arbitro mantiene il valore di prova privilegiata attribuitogli dall’art. 31, lettera A), punto a1, del C.G.S., tanto più che le risultanze istruttorie acquisite lo rafforzano. Né valgono ad inficiarlo, come richiesto dalla difesa dei prevenuti, la circostanza che l’arbitro non abbia riferito di essersi rivolto a strutture mediche, subito dopo gli episodi da lui riportati o nei giorni successivi, o quella che il di lui collega Samuele Lipari non abbia evidenziato d’aver notato ecchimosi o segni sul collo del direttore di gara. Ciò non è sufficiente ad escludere, difatti, che sussistessero tali tracce, rivelando piuttosto che l’attenzione sia dell’arbitro sia del suo collega sia stata colpita più dal profilo intimidatorio della condotta tenuta dai Signori De Maria e Toso (sulla cui rilevanza si dirà infra) che dalle conseguenze meramente fisiche patite, in sé modeste, come peraltro consta dallo stesso referto arbitrale. Non appare rilevante, infine, nemmeno il fatto che non risulti essere stata presentata dall’arbitro denunzia dell’accaduto ai Carabinieri intervenuti in loco. A parte che agli atti non v’è prova di quel che il direttore di gara abbia effettivamente comunicato ai militi, è agevole rilevare come le Forze dell’Ordine siano giunte allorché la situazione era oramai calma, cosicchè a poco poteva giovare esporre loro tutto l’accaduto. In ogni caso, l’arbitro non avrebbe potuto comunque sporgere denunzie o querele nei confronti di altri tesserati della F.I.G.C., se non previa autorizzazione federale. Non appare per niente inconsueto, dunque, che nell’immediatezza dei fatti quegli non abbia ritenuto d’assumere iniziative ufficiali, atte a provocare l’instaurazione di un procedimento penale. 2. Stante quanto testé evidenziato, reputa questa Commissione che i Signori De Maria e Toso non possano essere prosciolti dagli addebiti loro mossi. Le sanzioni inflittegli dal G.S. si configurano tuttavia eccessive rispetto alla reale portata dei fatti riferiti dall’arbitro. In merito, necessita sottolineare che nelle condotte dei predetti, per quanto sicuramente gravi, sembra prevalente l’intento notevolmente intimidatorio ed offensivo rispetto all’aggressione prettamente fisica. In particolare, la condotta del De Maria appare protesa ab origine a spaventare ed umiliare l’arbitro, non tanto a procurargli lesioni: la presa per il collo, la spinta verso la turca e lo sgambetto al piede sono stati tutti atti finalizzati a costringere l’arbitro a cadere sul water, il cui sciacquone venne poi azionato. Il che, palesemente, non era diretto a cagionare all’arbitro un nocumento fisico, bensì morale, intaccando il suo decoro e la sua figura di direttore di gara. In tale contesto, va poi giudicato di minor rilievo concorsuale il comportamento del Toso, che sostanzialmente si limitò a bloccare a mano aperta l’arbitro, cioè a spalleggiare l’azione del De Maria ed a permettergli di portare a termine il suo disegno offensivo, culminato nel lancio della borsa fuori dallo spogliatoio. L’arbitro, del resto, non ha neppure addotto di essersi recato al Pronto Soccorso la domenica o dal proprio medico di base i giorni seguenti, per sottoporsi a medicazioni e controlli: il che conferma come egli stesso abbia percepito più gravi l’umiliazione e l’offesa al suo prestigio che i patimenti fisici. Ne deriva che l’applicazione sostanzialmente del massimo edittale della sanzione ad entrambi i prevenuti non può essere condivisa; questo Collegio reputa invece appropriata la sanzione della squalifica fino al 30.06.2007 per l’allenatore De Maria e dell’inibizione sino al 30.06.2006 per il dirigente Toso, attesa la minor gravità del comportamento del secondo rispetto a quello del primo. 3. Da ultimo, è emerso che il dirigente della S.C. Villanova Marchesana Signor Stecchi Paolo non era la persona che ricevette le chiavi dell’autovettura dell’arbitro e che, al termine della gara, le lanciò sul tavolo del suo spogliatoio (cfr. verbale audizione dell’arbitro del 9.12.03 avanti alla C.D.). Ciò impone da un lato la revoca della squalifica irrogata in prime cure allo Stecchi, ma dall’altro l’aggravamento della sanzione pecuniaria a carico della Società. Quest’ultima, infatti, oltre ad essere responsabile per non aver impedito, a fine partita, l’accesso in prossimità degli spogliatoi di diversi spettatori che assunsero un atteggiamento minaccioso verso l’arbitro (circostanza acclarata anche dall’Ufficio Indagini, cfr. deposizioni Frigato, Visentin e Mantovan), nonché per le reiterate offese e minacce al direttore di gara da parte dei propri sostenitori e per le condizioni dello spogliatoio (circostanze anche queste su cui il referto arbitrale non ha trovato smentita), va ritenuta ulteriormente responsabile per aver permesso ad un estraneo (rimasto non identificato) di detenere le chiavi della macchina dell’arbitro, di essere entrato nel suo spogliatoio al termine dell’incontro e di averle scagliate con disprezzo sul relativo tavolo. Per tale ultima palese omissione nel dovere di vigilanza incombente sulla Società ospitante si rende necessario aumentare di Euro 52,00 l’ammenda inflitta dal G.S. alla S.C. Villanova Marchesana P. Q. M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo della S.C. Villanova Marchesana, delibera - Di ridurre fino al 30.06.2007 la squalifica al Signor De Maria Claudio (Allenatore). - Di ridurre fino al 30.06.2006 l’inibizione al Signor Toso Francesco (Dirigente). - Di revocare l’inibizione sino al 30.06.2004 al Signor Stecchi Paolo (Dirigente). - Di aumentare di Euro 52,00 l’ammenda a carico della S.C. Villanova Marchesana, per complessivi Euro 304,00. La tassa reclamo non é stata versata.
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