COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. CAMPESE Avverso regolarità gara Campese – Union 98 Borso del Grappa 19/9/2004 – Campionato di 3^Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. CAMPESE
Avverso regolarità gara Campese – Union 98 Borso del Grappa 19/9/2004 – Campionato di 3^Categoria
L’A.C. Campese ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione
del giocatore Dissegna Damiano (Union 98 Borso del Grappa) perché non tesserato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo ritualmente proposto dall’A.C. Campese;
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i dovuti accertamenti;
verificato che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha reso noto che i giocatori dell’A.C. Ezzelina – Società alla quale
apparteneva in precedenza il calciatore Dissegna Damiano – sono stati svincolati per inattività della Società stessa con
Comunicato del C.R. Veneto n. 11 del 22/9/2004;
considerato che nonostante l’Union 98 Borso del Grappa abbia inoltrato richiesta di tesseramento per il Dissegna in data
18/9/2004, la stessa poteva essere ratificata soltanto con decorrenza 22 Settembre 2004;
letta la memoria difensiva presentata dall’A.C. Union 98 Borso del Grappa con la quale, pur adducendo giustificazioni,
sostanzialmente dà atto della posizione irregolare del Dissegna nella gara oggetto del reclamo;
accertato quindi, alla luce di quanto sopra, l’irregolare utilizzo del giocatore Dissegna Damiano nell’incontro Campese-
Union 98 Borso del Grappa
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
Delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Campese;
• di applicare a carico dell’A.C. Union 98 Borso del Grappa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato
di 0-3 in base all’art. 12, comma 5/a del C.G.S.,
• di comminare a carico dell’A.C. Union Borso del Grappa l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver
impiegato, in gara ufficiale, un giocatore in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.
La tassa reclamo non é stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 6 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. CAMPESE Avverso regolarità gara Campese – Union 98 Borso del Grappa 19/9/2004 – Campionato di 3^Categoria"