COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 13 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PRO MOGLIANO Avverso regolarità gara Pro Mogliano – Olmi Callalta del 19/9/2004 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 13 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PRO MOGLIANO Avverso regolarità gara Pro Mogliano - Olmi Callalta del 19/9/2004 – Campionato di 1^ Categoria L’A.S. Pro Mogliano ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Girotto Mauro (Olmi Callalta) perché squalificato. La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo dell’A.S. Pro Mogliano é stato proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali; esaminati gli atti ufficiali di gara ed esperiti i dovuti accertamenti; constatato che il giocatore Girotto Mauro era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara per ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di 2^ Categoria della stagione 2003/2004, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 60 del 9-6-2004 del C.R. Veneto, pag. 60/1079; prese in esame le controdeduzioni fatte pervenire dall’U.S. Olmi Callalta, con le quali sostiene che il Girotto avrebbe scontato il provvedimento disciplinare a suo carico, in occasione della disputa della gara di SuperCoppa Olmi Callalta- Montegrappa del 28/8/2004 e ciò in base all’art. 17, 6° comma del C.G.S., configurandosi tale incontro, a suo giudizio, come gara ufficiale; vista la delibera emanata, per un caso analogo, dalla Commissione d’Appello Federale con C.U. n. 18, sub 2) del 10/11/2003, con la quale statuisce che la SuperCoppa del Veneto, che si gioca tra le vincitrici del Campionato Regionale e del Trofeo Regionale di 2^ Categoria, deve essere considerata una delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali per cui va applicato, nella circostanza, il disposto di cui all’art. 14, comma10.1 del C.G.S. e non già quello di cui all’art. 14, comma 10.3 C.G.S.; considerato, pertanto, che il calciatore dell’Olmi Callalta Girotto Mauro, squalificato al termine della stagione sportiva 2003/2004, doveva scontare la squalifica nel Campionato 2004/2005, non valendo all’uopo la gara di SuperCoppa del Veneto, né alcun’altra gara di Coppa; ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo dell’A.S. Pro Mogliano ammissibile P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Pro Mogliano; • di infliggere all’U.S. Olmi Callalta la sanzione sportiva della perdita della gara, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S., omologando l’incontro come segue : Pro Mogliano – Olmi Callalta 3 – 0; • di comminare a carico dell’U.S. Olmi Callalta l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato. La tassa reclamo non é stata versata.
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