COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : della Società U.S. Pontevigodarzere del Sig. Bodo Lucio – Presidente U.S. Pontevigodarzere della calciatrice Zabbeo Mara (attualmente tesserata A.C. Arquà Petrarca 90)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : della Società U.S. Pontevigodarzere del Sig. Bodo Lucio – Presidente U.S. Pontevigodarzere della calciatrice Zabbeo Mara (attualmente tesserata A.C. Arquà Petrarca 90) La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 3/6/2004, ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare, in seguito alla delibera apparsa sul proprio Comunicato n. 19/D del 13/2/2004 : • la Società U.S. Pontevigodarzere • il Sig. Bodo Lucio – Presidente U.S. Pontevigodarzere • la calciatrice Zabbeo Mara (attualmente tesserata A.C. Arquà Petrarca 90) ai sensi degli artt. 1,8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato le disposizioni in materia di tesseramento, per aver formato o aver con sentito la formazione della richiesta di tesseramento n. 78230, relativa alla calciatrice Zabbeo Mara in favore della Società Green Sport (Società fusasi con l’U.S. Pontevigodarzere). La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentita la calciatrice Zabbeo Mara (attualmente tesserata A.C. Arquà Petrarca 90); verificata l’assenza della Società Pontevigodarzere e del suo Presidente Bodo Lucio nell’odierno dibattimento, nonostante la regolare convocazione; vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere sottoscritte da entrambi i genitori; ritenuto che dalle acquisizioni probatorie risulta la piena consapevolezza, in capo alla calciatrice, della mancanza della necessaria sottoscrizione dell’altro genitore in calce al modulo di tesseramento, nonché l’assoluta strumentalità dell’impugnazione del tesseramento stesso, avendo la calciatrice svolto attività agonistica per la Società per ben cinque anni e dunque anche ben oltre il raggiungimento della maggiore età; rilevato che il Presidente Bodo Lucio, oggi deferito non rivestiva alcuna carica in seno alla Greensport, fusasi successivamente con l’U.S. Pontevigodarzere; ritenuto invece che la sanzione ascrivibile alla Società Greensport per l’oggettiva responsabilità, derivante dall’incontestabile violazione delle norme regolanti i tesseramenti, trasmigri in capo alla società risultante dalla fusione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di infliggere nei confronti della Società U.S. Pontevigodarzere l’ammenda di € 52,00.-; • di prosciogliere dall’addebito il Sig. Bodo Lucio – Presidente dell’U.S. Pontevigodarzere – in quanto estraneo ai fatti avvenuti in occasione del tesseramento della calciatrice Zabbeo Mara; • di comminare la sanzione della squalifica a carico della calciatrice Zabbeo Mara (attualmente tesserata Arquà Petrarca 90) sino al 26 Novembre 2004.
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