COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : della Società U.S. Pontevigodarzere del Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore U.S. Pontevigodarzere della calciatrice Blanda Elisa (attualmente non tesserata)
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 28 Ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C.
Nei confronti :
della Società U.S. Pontevigodarzere
del Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore U.S. Pontevigodarzere
della calciatrice Blanda Elisa (attualmente non tesserata)
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 3/6/2004, ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione
Disciplinare, in seguito alla delibera apparsa sul proprio Comunicato n. 14/D del 9/12/2003 :
• la Società U.S. Pontevigodarzere
• il Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore U.S. Pontevigodarzere
• la calciatrice Blanda Elisa (attualmente non tesserata federalmente)
ai sensi degli artt. 1 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva perché risultano essere state violate le disposizioni in materia
di tesseramento (art. 39 delle NOIF), per aver contribuito a formare una richiesta di tesseramento invalida intestata
alla calciatrice Blanda Elisa (richiesta n. 249456) – all’epoca minorenne – perché non sottoscritta da entrambi i
genitori esercenti la potestà genitoriale.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
verificata l’assenza all’odierno dibattimento della Società U.S. Pontevigodarzere e del Presidente Bodo Lucio, nonché
della calciatrice Blanda Elisa, nonostante la regolare convocazione;
vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n.
2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere
sottoscritte da entrambi i genitori;
rilevato che non è riscontrabile né che la calciatrice, minorenne tanto all’epoca del tesseramento, quanto al momento
dell’impugnazione del tesseramento stesso da parte della madre – abbia consapevolmente contribuito a formare
un’invalida richiesta di tesseramento;
ritenuto sulla base dei dati istruttori acquisiti la responsabilità del Sig. Bodo Lucio - Presidente della Società, il quale per
la carica rivestita, era tenuto a rispettare la regola dell’acquisizione della firma di ambedue i genitori, del resto esplicitata
oltre che nella normativa federale primaria e secondaria, anche nella stessa modulistica;
stabilito infine che la responsabilità oggettiva della Società U.S. Pontevigodarzere, per l’irregolarità compiuta dal suo
Presidente, consegue automaticamente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di infliggere nei confronti della Società U.S. Pontevigodarzere l’ammenda di € 52,00.-;
• di comminare la sanzione dell’inibizione a carico del Sig. Bodo Lucio – Presidente pro-tempore dell’U.S.
Pontevigodarzere sino al 26 Novembre 2004;
• di mandare assolta la calciatrice Blanda Elisa dall’incolpazione ascritta.
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