COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE F.C. GORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 16 del 20/10/2004 – Squalifica per cinque giornate giocatore Anzanello Paolo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE F.C. GORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 16 del 20/10/2004 – Squalifica per cinque giornate giocatore Anzanello Paolo – Campionato di 2^ Categoria La Società F.C. Gorghense ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 20/10/2004, con la quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate al proprio giocatore Anzanello Paolo “per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo ripetutamente al termine della gara”. La Società reclamante contesta, anzitutto, lo svolgimento dei fatti così come descritti in referto: a supporto della tesi difensiva, allega al ricorso dichiarazioni spontaneamente rilasciate dallo stesso giocatore Paolo Anzanello, dal giocatore Roberto Panighel (capitano della Gorghense) e dal Presidente della Rinascente Cornei, dalle quali emergerebbe che nessun comportamento di rilievo, tale da giustificare il provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame, si sarebbe verificato a fine gara. In subordine, comunque rileva la reclamante Gorghense F.C., che il provvedimento inflitto appare in ogni caso eccessivo rispetto al fatto segnalato dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare letto il ricorso proposto dalla F.C. Gorghense; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha chiarito che il calciatore Anzanello si è limitato ad appoggiargli le mani sul petto, palesemente senza alcuna intenzione violenta; valutata la decisione dell’organo di giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione da infliggere in concreto appare meno grave di quella comminata, atteso il parziale ridimensionamento del comportamento sanzionato P.Q.M. delibera • di accogliere, parzialmente, il ricorso proposto dalla F.C. Gorghense; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del calciatore Anzanello Paolo, determinandola in tre giornate effettive di gara. Si dispone l’accredito della tassa reclamo versata.
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