COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. S.GIUSEPPE S.DONÀ Avverso regolarità gara San Giuseppe S.Donà – Valmarana del 17/10/2004 – Divisione Calcio Femminile – Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. S.GIUSEPPE S.DONÀ Avverso regolarità gara San Giuseppe S.Donà – Valmarana del 17/10/2004 – Divisione Calcio Femminile – Campionato di Serie “D” L’A.C. San Giuseppe S.Donà ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione della calciatrice Volpin Silvia (di età compresa tra i 14 e i 16 anni) perché priva della autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Veneto per partecipare alla attività agonistica, così come prescritto dall’art. 34 n. 3 delle N.O.I.F. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; accertato che la calciatrice Volpin Silvia, nata il 16/2/1989, ha preso parte alla gara in epigrafe nelle fila della Società Valmarana; constatato che l’A.C.Valmarana non ha provveduto a presentare la certificazione medica atta a conseguire l’autorizzazione prevista dall’art. 34 n. 3 delle NOIF e non ha presentato controdeduzioni al reclamo della Consorella S.Giuseppe S.Donà; considerato che l’ultimo capoverso del precitato art. 34/3 NOIF prevede che la “partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva disposta dall’art. 12/5° comma del C.G.S.” P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. S. Giuseppe S. Donà; • di infliggere alla Società Valmarana la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5/a del C.G.S.; • di infliggere all’A.C. Valmarana la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale una giocatrice senza titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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