COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. S.GIUSEPPE S.DONÀ Avverso regolarità gara San Giuseppe S.Donà – Valmarana del 17/10/2004 – Divisione Calcio Femminile – Campionato di Serie “D”
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. S.GIUSEPPE S.DONÀ
Avverso regolarità gara San Giuseppe S.Donà – Valmarana del 17/10/2004 – Divisione Calcio
Femminile – Campionato di Serie “D”
L’A.C. San Giuseppe S.Donà ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione della calciatrice Volpin Silvia (di età compresa tra i 14 e i 16 anni) perché priva della autorizzazione
rilasciata dal Comitato Regionale Veneto per partecipare alla attività agonistica, così come prescritto dall’art. 34 n. 3 delle
N.O.I.F.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
accertato che la calciatrice Volpin Silvia, nata il 16/2/1989, ha preso parte alla gara in epigrafe nelle fila della Società
Valmarana;
constatato che l’A.C.Valmarana non ha provveduto a presentare la certificazione medica atta a conseguire
l’autorizzazione prevista dall’art. 34 n. 3 delle NOIF e non ha presentato controdeduzioni al reclamo della Consorella
S.Giuseppe S.Donà;
considerato che l’ultimo capoverso del precitato art. 34/3 NOIF prevede che la “partecipazione del calciatore ad attività
agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva disposta
dall’art. 12/5° comma del C.G.S.”
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. S. Giuseppe S. Donà;
• di infliggere alla Società Valmarana la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a
quanto disposto dall’art. 12, comma 5/a del C.G.S.;
• di infliggere all’A.C. Valmarana la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale
una giocatrice senza titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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