COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti delle Società : · A.C. Atheste · A.C. Longare Costozza Pol. Loreggia · U.S. Pontecrepaldo · U.S. Rio S. Martino

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti delle Società : · A.C. Atheste · A.C. Longare Costozza Pol. Loreggia · U.S. Pontecrepaldo · U.S. Rio S. Martino Con atti del 24/9, 27/9 e 5/10/2004 il Presidente del C.R. Veneto deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare le seguenti Società : · A.C. Atheste (atto del 24/9/2004) · A.C. Longare Costozza (atto del 5/10/2004) Pol. Loreggia (atto del 24/9/2004) · U.S. Pontecrepaldo (atto del 27/9/2004) · U.S. Rio S. Martino (atto del 24/9/2004) per infrazione all’art. 53, 1° comma delle N.O.I.F. perché, dopo essersi regolarmente iscritte al Campionato Juniores Provinciale 2004/2005, successivamente all’avvenuta composizione ed approvazione dei gironi da parte del Consiglio Direttivo Regionale , presentavano lettera di ritiro da detto Campionato. La Commissione Disciplinare convocati i legali rappresentanti delle Società deferite : di essi si presentavano personalmente quelli delle Società Pol. Loreggia e U.S. Rio S. Martino; facevano invece pervenire memoria difensiva scritta l’A.C. Atheste e l’A.C. Pontecrepaldo Nulla perveniva da parte dell’A.C. Longare Costozza. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti oggetto del deferimento di cui trattasi siano pacificamente acquisiti a giudizio. Ai fini della sanzione applicabile occorre tuttavia rilevare che il caso specifico, pur riconducibile agli schemi generali dell’art. 53 delle N.O.I.F. (rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle Società dal Campionato), non trova sua esplicita disciplina nelle disposizioni di detto articolo. L’art. 53 delle NOIF infatti, dopo aver stabilito nel 1° comma l’obbligo generale delle Società di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, determina sanzioni specifiche soltanto per le ipotesi di rinuncia alla disputa di gare (commi 2°, 3° e 7°) e ritiro od esclusione dal Campionato durante il girone di andata (commi 3° e 8°) o di ritorno (commi 4° e 9°). In questo quadro di riferimento la condotta delle Società che comunichino la rinuncia alla partecipazione ad un Campionato prima dell’inizio dello stesso, finisce con il rientrare nella più generale violazione della norma di cui all’art. 1, 1° comma del C.G.S., che trova la sua sanzione nell’ambito di quelle contemplate in linea generale dall’art. 13. Nondimeno, i criteri indicati nell’art. 53 NOIF dovranno servire come parametro di riferimento per la determinazione della sanzione applicabile al caso in questione, che costituisce pur sempre, una fattispecie di ritiro di una Società dal Campionato. Muovendo da questo angolo visuale la Commissione ritiene, quanto alla natura di individuare la sanzione in quella pecuniaria e, quanto alla misura, di determinarla considerando, in ogni caso, la minor lesività del comportamento di una Società che si ritiri, pur se tardivamente, ma prima dell’inizio del Campionato, rispetto alla paritetica condotta posta in essere dopo lo svolgimento del Campionato stesso. In questo quadro di riferimento va comunque concretamente graduata l’entità della sanzione a seconda dell’accertata gravità del comportamento tenuto da ciascuna Società deferita. In particolare : - quanto alla Società Longare Costozza l’assenza di qualsivoglia ragione giustificativa comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 350,00.-; - quanto alle Società A.C. Pontecrepaldo e U.S. Rio S.Martino, l’accertata consapevolezza di non esser grado di partecipare al Campionato in questione, già prima dell’iscrizione, rende congrua l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 300,00.-; - quanto alle Società Pol. Loreggia e A.C. Atheste, l’acquisita dimostrazione di una impossibilità sopravvenuta (in particolare, per quanto riguarda la Pol. Loreggia, il venir meno di collaborazione con altra Società; per quanto riguarda l’A.C. Atheste il venir meno della disponibilità del campo di gioco da parte del Comune) successivamente all’iscrizione, giustifica l’applicazione della minor sanzione pecuniaria di € 250,00.- P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di infliggere le sanzioni pecuniarie predette come segue : a) ammenda di € 350,00.- a carico della Società Longare Costozza; b) ammenda di € 300,00.- a carico delle Società A.C. Pontecrepaldo e U.S. Rio S.Martino; c) ammenda di € 250,00.- a carico delle Società Pol. Loreggia e A.C. Atheste.
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