COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SAN MARTINO SPEME Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 28/10/2004 – Squalifica per tre giornate giocatore Moretto Andrea – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C. SAN MARTINO SPEME
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del
28/10/2004 – Squalifica per tre giornate giocatore Moretto Andrea – Campionato di Promozione
La Società A.C. San Martino Speme ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del
Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 18 del 28/10/2004, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre
giornate al proprio giocatore Moretto Andrea “una giornata per espulsione e due giornate perché, dall’esterno del recinto
di gioco, insultava ripetutamente l’arbitro, minacciandolo”.
La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto accaduto, sostenendo che il
giocatore Moretto, in realtà, dopo la notifica dell’espulsione, si è immediatamente recato negli spogliatoi, senza inveire nei
confronti degli ufficiali di gara, cosicché l’arbitro gli avrebbe erroneamente attribuito le espressioni offensive pronunziate
invece dal compagno di squadra Marroncini Giuseppe, espulso in precedenza.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso proposto dall’A.C. S.Martino Speme;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’organo di giustizia di primo grado;
ritenuto che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante appaiono infondate, dal momento che dal rapporto
arbitrale non emerge alcuna possibilità di confusione tra le condotte ascritte rispettivamente al Marconcini Giuseppe ed al
Moretto Andrea;
constatato invero che il Marconcini è stato espulso al 18’ del 2° tempo, il Moretto invece al 40’ del 2° tempo, che, inoltre, il
primo ha rivolto frasi offensive alla terna arbitrale, rilevate dall’assistente arbitrale, mentre il secondo ha apostrofato e
minacciato esclusivamente il direttore di gara, il quale ha personalmente udito le relative esternazioni;
verificato altresì che il Moretto Andrea rivestiva la qualifica di capitano nella gara in questione, la sanzione irrogatagli
deve considerarsi congrua e rispondente all’accaduto
P.Q.M.
delibera
• di respingere il ricorso avanzato dall’A.C. S.Martino Speme;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del proprio calciatore Moretto Andrea;
• di disporre La tassa reclamo non versata.
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