COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. TRISSINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 4/11/2004 – Squalifica giocatore Pezzo Roberto per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. TRISSINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 4/11/2004 – Squalifica giocatore Pezzo Roberto per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Trissinese ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 19 del 4/11/2004, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate al proprio giocatore Pezzo Roberto “per aver colpito violentemente e volontariamente un giocatore avversario con un calcio al ginocchio, a gioco in corso”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto accaduto. La Commissione Disciplinare letto il ricorso proposto dall’U.S. Trissinese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’organo di giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta si appalesa del tutto congrua rispetto alla condotta del calciatore Pezzo, il quale ha intenzionalmente colpito con la pianta della scarpa – e quindi con i tacchetti - al ginocchio un avversario, onde recargli nocumento fisico; considerato altresì che la presunta eventuale attenuante della provocazione, addotta dalla Società reclamante, non consta in alcuna maniera dal referto di gara e non è dunque assolutamente apprezzabile in questa sede P.Q.M. delibera • di respingere il ricorso avanzato dall’U.S. Trissinese; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pezzo Roberto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it