COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. TRISSINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 4/11/2004 – Squalifica giocatore Pezzo Roberto per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE U.S. TRISSINESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 4/11/2004
– Squalifica giocatore Pezzo Roberto per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Trissinese ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 19 del 4/11/2004, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate al
proprio giocatore Pezzo Roberto “per aver colpito violentemente e volontariamente un giocatore avversario con un calcio
al ginocchio, a gioco in corso”.
La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto accaduto.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso proposto dall’U.S. Trissinese;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’organo di giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione inflitta si appalesa del tutto congrua rispetto alla condotta del calciatore Pezzo, il quale ha
intenzionalmente colpito con la pianta della scarpa – e quindi con i tacchetti - al ginocchio un avversario, onde recargli
nocumento fisico;
considerato altresì che la presunta eventuale attenuante della provocazione, addotta dalla Società reclamante, non
consta in alcuna maniera dal referto di gara e non è dunque assolutamente apprezzabile in questa sede
P.Q.M.
delibera
• di respingere il ricorso avanzato dall’U.S. Trissinese;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pezzo Roberto;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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