COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DYNAMO VELLAI Avverso regolarità gara Crespano – Dynamo Vellai del 24/10/20004 – Divisione Calcio Femminile – Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DYNAMO VELLAI Avverso regolarità gara Crespano – Dynamo Vellai del 24/10/20004 – Divisione Calcio Femminile – Campionato di Serie “D” L’U.S. Dynamo Vellai ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nella fila dell’A.C.F. Crespano, della calciatrice Pellizzari Consuelo perché priva della autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Veneto per partecipare alla attività agonistica, così come prescritto dall’art. 34 n. 3 delle N.O.I.F. (per calciatrici di età compresa tra i 14 e i 16 anni). La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; acquisito supplemento di referto dell’arbitro, il quale ha specificato che la Società ospitante A.C.F. Crespano, al 40’ del 2° tempo ha effettivamente sostituito la calciatrice n. 10 Porcellato Arianna con la n. 16 Pellizzari Consuelo; accertato quindi che la calciatrice Pellizzari Consuelo, nata il 3/6/1990, ha preso parte alla gara in epigrafe, oggetto del reclamo; constatato che l’A.C.F. Crespano non ha provveduto a presentare la certificazione medica atta a conseguire l’autorizzazione prevista dall’art. 34 n. 3 delle NOIF e non ha presentato controdeduzioni al reclamo della Consorella Dynamo Vellai; considerato che l’ultimo capoverso del precitato art. 34/3 NOIF prevede che la “partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva disposta dall’art. 12/5° comma del C.G.S.” P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Dynamo Vellai; • di infliggere alla Società Crespano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5/a del C.G.S.; • di infliggere all’A.C.F. Crespano la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale una giocatrice senza titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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