COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DYNAMO VELLAI Avverso regolarità gara Crespano – Dynamo Vellai del 24/10/20004 – Divisione Calcio Femminile – Campionato di Serie “D”
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 10 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. DYNAMO VELLAI
Avverso regolarità gara Crespano – Dynamo Vellai del 24/10/20004 – Divisione Calcio Femminile –
Campionato di Serie “D”
L’U.S. Dynamo Vellai ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nella fila dell’A.C.F. Crespano, della calciatrice Pellizzari Consuelo perché priva della autorizzazione
rilasciata dal Comitato Regionale Veneto per partecipare alla attività agonistica, così come prescritto dall’art. 34 n. 3 delle
N.O.I.F. (per calciatrici di età compresa tra i 14 e i 16 anni).
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
acquisito supplemento di referto dell’arbitro, il quale ha specificato che la Società ospitante A.C.F. Crespano, al 40’ del 2°
tempo ha effettivamente sostituito la calciatrice n. 10 Porcellato Arianna con la n. 16 Pellizzari Consuelo;
accertato quindi che la calciatrice Pellizzari Consuelo, nata il 3/6/1990, ha preso parte alla gara in epigrafe, oggetto del
reclamo;
constatato che l’A.C.F. Crespano non ha provveduto a presentare la certificazione medica atta a conseguire
l’autorizzazione prevista dall’art. 34 n. 3 delle NOIF e non ha presentato controdeduzioni al reclamo della Consorella
Dynamo Vellai;
considerato che l’ultimo capoverso del precitato art. 34/3 NOIF prevede che la “partecipazione del calciatore ad attività
agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva disposta
dall’art. 12/5° comma del C.G.S.”
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Dynamo Vellai;
• di infliggere alla Società Crespano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto
disposto dall’art. 12, comma 5/a del C.G.S.;
• di infliggere all’A.C.F. Crespano la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale
una giocatrice senza titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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