COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 17 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE MONIEGO CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 13 del 4/11/2004 della Divisione Calcio a 5 Regionale – Squalifica per quattro giornate giocatore Forabotte Fabrizio – Campionato di Serie C/2
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 17 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE MONIEGO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 13 del 4/11/2004
della Divisione Calcio a 5 Regionale – Squalifica per quattro giornate giocatore Forabotte Fabrizio –
Campionato di Serie C/2
La Società Moniego Calcio ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 4/11/2004 della Divisione di Calcio a Cinque, con la quale veniva inflitta la sanzione
della squalifica per quattro giornate a carico del proprio giocatore Forabotte Fabrizio “perché a fine gara saliva in tribuna
e colpiva uno spettatore con un pugno al volto e uno sputo, perché a suo dire era stato insultato”.
La Società reclamante asserisce che il fatto non é accaduto come descritto dall’arbitro.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso proposto dalla Società Moniego Calcio;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha precisato di aver certamente visto il tentativo di aggressione ed il pugno
levato, ma di non aver potuto avere percezione diretta dell’epilogo del gesto, in quanto, nel frattempo, la visuale gli era
impedita dai giocatori delle squadre che rientravano negli spogliatoi e dai movimenti del pubblico;
ritenuto che alla luce dei chiarimenti offerti dal direttore di gara, la condotta dell’atleta va ridimensionata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla Società Moniego Calcio;
• di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Forabotte Fabrizio conducendola a due giornate effettive di gara.
La tassa reclamo non é stata versata.
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