COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 17 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti delle Società : • A.C.D. Atletico Porcellengo • Calcio Carinatese • G.S. Crespadoro • A.C. Liventina Gorghense F.M. • A.C. Sant’Anna d’Alfaedo • A.P. Valdosport

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 17 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti delle Società : • A.C.D. Atletico Porcellengo • Calcio Carinatese • G.S. Crespadoro • A.C. Liventina Gorghense F.M. • A.C. Sant’Anna d’Alfaedo • A.P. Valdosport Con atto del 26/10/2004 il Presidente del C.R. Veneto deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare le seguenti Società : • A.C.D. Atletico Porcellengo (Campionato di Promozione) • Calcio Carinatese (Campionato di Promozione • G.S. Crespadoro (Campionato di Promozione) • A.C. Liventina Gorghense F.M. (Campionato di Promozione) • A.C. Sant’Anna d’Alfaedo (Campionato di Promozione) • A.P. Valdosport (Campionato di Eccellenza) per non aver iscritto una formazione Juniores al Campionato 2004/2005, reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva, che configurano infrazioni alle predette disposizioni e riportate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 1 dell’1/7/2004 punto A/8 sub 1 comma a). La Commissione Disciplinare, convocati i legali rappresentanti delle Società deferite : di essi si presentavano personalmente quelli delle Società A.C.D. Atletico Porcellengo, G.S. Crespadoro, A.C. Liventinagorghense F.M. e A.C. Sant’Anna d’Alfaedo che hanno addotto giustificazioni; faceva invece pervenire memoria difensiva scritta l’A.P. Valdosport. Nulla perveniva da parte del Calcio Carinatese. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti oggetto del deferimento di cui trattasi sono pacificamente acquisiti al giudizio – del resto le stesse Società che hanno ritenuto di produrre difese non ne hanno contestato la sussistenza, ma hanno fornito giustificazioni di vario tipo alla mancata iscrizione - e che la violazione ha carattere formale. Ai fini della sanzione applicabile occorre tuttavia rilevare che mentre talune delle Società deferite (A.C. Liventina Gorghense F.M., G.S. Crespadoro e A.P. Valdosport) sono incorse per la prima volta nella violazione, altre (A.C.D. Atletico Porcellengo, Calcio Carinatese e A.C. Sant’Anna d’Alfaedo) hanno commesso la stessa infrazione anche nella decorsa stagione. Occorre inoltre aggiungere, sempre agli stessi fini, che, secondo quanto emerge dal C.U. n. 1 del 1°/7/2004 punto 2 lettera A/8, comma 1.a), la sanzione prevista per le Società di Eccellenza (nel caso di specie A.P. Valdosport) è maggiore di quella stabilita per le Società di Promozione In questo quadro di riferimento va comunque concretamente graduata l’entità della sanzione a seconda dell’accertata gravità del comportamento tenuto da ciascuna Società deferita. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, accertata la responsabilità di tutte le Società deferite per la violazione loro ascritta delibera di infliggere le sanzioni conseguenti pecuniarie come segue : a) ammenda di € 1.800,00 a carico delle Società Crespadoro e Liventina Gorghense; b) ammenda di € 2.300,00 a carico della Società A.P. Valdosport; c) ammenda di € 2.500,00 a carico delle Società Sant’Anna d’Alfaedo, Atletico Porcellengo e Calcio Carinatese.
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