COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 24 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : • della Società A.C. Caselle Calcio • del giocatore Graur Ruslan.-

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 24 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : • della Società A.C. Caselle Calcio • del giocatore Graur Ruslan.- Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 5/10/2004, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare : • la Società A.C. Caselle Calcio • il giocatore straniero Graur Ruslan perché l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. non ha accettato la richiesta di tesseramento del giocatore straniero Graur Ruslan - per aver ricevuto la dichiarazione del calciatore, sottoscritta anche dal Presidente dalla Società Caselle, nella quale affermava di non essere stato mai tesserato precedentemente per Federazioni estere, mentre è stato accertato un precedente “transfert” internazionale (della Federazione Moldava) in favore del medesimo atleta, poiché l’atleta aveva già provveduto nella stagione 2003/2004 a tesserarsi a favore della Società Sona Mazza. Da quanto sopra esposto, risulta una duplice responsabilità : • quella a carico del calciatore Graur Ruslan che ha rilasciato una dichiarazione non conforme alla realtà; • quella a carico della Società A.C. Caselle che ha avvalorato la predetta dichiarazione del calciatore. La Commissione Disciplinare sentito il legale rappresentante della Società Pol. Caselle ed il giocatore deferito Graur Ruslan, i quali, pur producendo giustificazioni, hanno ammesso la sussistenza dei fatti di cui sopra; constatata l’infrazione da parte del calciatore Graur Ruslan delle vigenti norme in ordine al tesseramento dei giocatori stranieri; rilevata inoltre la responsabilità oggettiva della Società Pol. Caselle P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di comminare a carico della Società Pol. Caselle l’ammenda di € 52,00; • di comminare a carico del giocatore Graur Ruslan la sanzione della inibizione, a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C. sino al 31/12/2004.
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