COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 9 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DYNAMO VELLAI Avverso regolarità gara 1919 Cadore – Dynamo Vellai del 28/11/2004 – Divisione Calcio Femminile – Campionato di Serie D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 9 Dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. DYNAMO VELLAI
Avverso regolarità gara 1919 Cadore - Dynamo Vellai del 28/11/2004 – Divisione Calcio Femminile -
Campionato di Serie D
L’U.S. Dynamo Vellai ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra 1919 Cadore, della calciatrice Hirschstein Chiara perché priva della autorizzazione
rilasciata dal Comitato Regionale Veneto per partecipare all’attività agonistica, così come prescritto dall’art. 34 n. 3 delle
NOIF (per calciatrici di età compresa tra i 14 e i 16 anni).
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo proposto dall’U.S. Dynamo Vellai;
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
accertato che la calciatrice Hirschstein Chiara, nata il 23/9/1990, ha preso parte alla gara in epigrafe, oggetto del
reclamo;
constatato che la Società 1919 Cadore non ha provveduto a presentare la certificazione medica atta a conseguire
l’autorizzazione prevista dall’art. 34, 3° comma delle NOIF e non ha presentato controdeduzioni al reclamo della
Consorella Dynamo Vellai;
considerato che l’ultimo capoverso del precitato art. 34, 3° comma NOIF prevede che la “partecipazione del calciatore ad
attività agonistica senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva
disposta dall’art. 12/5° comma del C.G.S.”
P.Q.M.
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Dynamo Vellai;
• di infliggere alla Società 1919 Cadore la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a
quanto disposto dall’art. 12 n. 5/c del C.G.S.;
• di comminare a carico della Società 1919 Cadore l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in
gara ufficiale, una calciatrice che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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