COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 15 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. MONTEGROTTO Avverso regolarità gara Montegrotto – Nova Sper Monterosso del 28/11/2004 – Camp. di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 15 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. MONTEGROTTO Avverso regolarità gara Montegrotto – Nova Sper Monterosso del 28/11/2004 – Camp. di 2^ Categoria L’A.C. Montegrotto ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del tesseramento, del giocatore straniero Mahboub Abdelaziz, nelle fila della Società Nova Sper Monterosso. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo proposto dall’A.C. Montegrotto e la documentazione ufficiale agli atti; effettuate le necessarie indagini presso l’Ufficio Tesseramento Centrale; le quali hanno evidenziato che il tesseramento del giocatore Mahboub Abdelaziz non é stato ancora emesso, perché carente della documentazione prescritta per il vincolo dei giocatori stranieri; ritenuto che l’art. 40, 11° comma stabilisce che il tesseramento dei giocatori stranieri decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.; rilevato, alla luce di quanto sopra, che il giocatore Mahboub Abdelaziz ha preso parte alla gara, oggetto del reclamo, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento; constatato altresì che la Società Nova Sper Monterosso non ha presentato alcuna controdeduzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Montegrotto; • di applicare a carico della Società Nova Sper Monterosso la sanzione della sportiva perdita della gara per 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5°/a del C.G.S. La tassa reclamo non é stata versata.
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