COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 22 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CAMPODORO Avverso validità gara Campodoro – Sarmeola del 12/12/2004 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 22 Dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. CAMPODORO
Avverso validità gara Campodoro - Sarmeola del 12/12/2004 – Campionato di 3^ Categoria
La Società Pol. Campodoro ha presentato reclamo avverso la validità della gara Campodoro - Sarmeola del 12/12/2004
del Campionato di 3^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, perché squalificato, del giocatore Barcellan
Simone, nelle fila dell’U.S. Sarmeola.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo proposto dalla Pol. Campodoro ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
accertato che il Barcellan é stato squalificato una giornata per aver raggiunto il numero di 4 ammonizioni e che detta
sanzione, assunta dal Giudice Sportivo, é stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 21 del 9/12/2004 del Comitato
Provinciale di Padova;
considerato che la squalifica per recidività di ammonizioni non é soggetta al principio dell’automatismo della sanzione;
constatato inoltre che l’art. 17, 2° comma del C.G.S. espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche
dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del
Comunicato ufficiale”;
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio doveva essere scontato in occasione della gara del 12/12/2004, la cui
irregolarità appare evidente;
preso atto che la Società Sarmeola non ha prodotto controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dalla Pol. Campodoro;
• di infliggere nei confronti della Società Sarmeola la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in base a
quanto disposto dall’art. 12, 5/a del C.G.S.;
• di comminare a carico della Società Sarmeola l’ammenda di € 52,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore
che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 22 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CAMPODORO Avverso validità gara Campodoro – Sarmeola del 12/12/2004 – Campionato di 3^ Categoria"