COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 22 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. TOMBOLO Avverso validità gara Tombolo – Olympia Cittadella del 4/12/2004 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 22 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. TOMBOLO Avverso validità gara Tombolo – Olympia Cittadella del 4/12/2004 – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. Tombolo ha presentato reclamo avverso la validità della gara Tombolo – Olympia Cittadella del 4/12/2004 del Campionato Juniores Provinciale, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del tesseramento, dei giocatori Scudiero Leonardo e Prai Alessandro, nonché del giocatore straniero Ristani Geri, nelle fila della Pol. Olympia. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo dell’A.C. Tombolo e la documentazione agli atti; letta la memoria difensiva pervenuta dalla Pol. Olympia; esperite le necessarie indagini dalle quali é risultato che : • Il giocatore Scudiero Leonardo è regolarmente tesserato per la Pol. Olympia con decorrenza 3/12/2004; • Il giocatore Prai Alessandro è stato indicato nella formazione dell’Olympia in qualità di “riserva” e comunque non ha preso parte attivamente al gioco; • I’Ufficio Tesseramento Nazionale, interpellato, ha comunicato di non aver ancora emesso il tesseramento in favore del giocatore Ristani Geri; ritenuto che l’art. 40, comma 11 delle NOIF stabilisce che il tesseramento dei giocatori stranieri decorre dalla data di comunicazione della FIGC; rilevato, alla luce di quanto sopra, che, ai fini del reclamo in oggetto, viene presa in considerazione la sola posizione del giocatore Ristani Geri ed atteso che questi ha preso parte irregolarmente alla gara impugnata in quanto privo del necessario tesseramento; preso atto che, pur sollecitata, la Pol. Olympia non ha presentato alcuna controdeduzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Tombolo; • di infliggere nei confronti della Società Olympia Cittadella la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12, 5/a del C.G.S.; • di comminare a carico della Pol. Olympia l’ammenda di € 52,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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