COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.S. SCARDOVARI Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 28 del 22/12/2004 – Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Michele, Squalifica giocatore Gibbin Simone sino al 20/6/2005 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.S. SCARDOVARI Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 28 del 22/12/2004 – Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Michele, Squalifica giocatore Gibbin Simone sino al 20/6/2005 – Campionato di Promozione La Società S.S. Scardovari ha presentato rituale opposizione avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate sul Com. Uff. n. 28 del 22/12/2004, con le quali venivano inflitte le seguenti squalifiche : • squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pezzolato Michele perché “a fine gara insultava un assistente arbitrale offendendo e minacciando poi tutta la terna”; • Squalifica sino al 20/6/2005 al giocatore Gibbin Simone “per comportamento gravemente e ripetutamente intimidatorio contro l’arbitro e per aver franato contro lo stesso in modo violento, nel tentativo di aggredirlo sconsideratamente”. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dalla S.S. Scardovari; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito per le vie brevi l’arbitro che non ha riferito fatti ulteriori sicuramente rivelatori della volontarietà della spinta al capitano della squadra da parte del Gibbin, tali da far ritenere volontaria la successiva collisione del capitano con l’arbitro, bensì un comportamento del Gibbin consistente nell’avvicinarsi al direttore di gara in modo molto irruento, andando così a colpire il proprio capitano che era di fronte all’arbitro e provocando i fatti dai quali è derivata la lesione all’arbitro stesso; rilevato che l’atteggiamento incontrollato del Gibbin è poi continuato allorché lo stesso si è rifiutato di lasciare il terreno di gioco una volta espulso ed allorquando è entrato a fine gara nello spogliatoio dell’arbitro, dal quale per di più non ne usciva che su sollecitazione del proprio dirigente accompagnatore, nonostante l’invito formale del direttore di gara; ritenuto che l’assenza di volontarietà nella determinazione della violenza fisica subita dall’arbitro, a causa del comportamento del Gibbin, giustifichi la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; ritenuto altresì che il comportamento complessivo del medesimo Gibbin proprio per la reiterazione dell’atteggiamento complessivamente aggressivo autorizzi l’applicazione di una pena peraltro severa, la stessa viene rideterminata nella squalifica sino al 19 Marzo 2005; esaminata la parte del reclamo riguardante la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pezzolato Michele, non sono emersi elementi tali da giustificare il discostamento dalle valutazioni del Giudice Sportivo P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla S.S. Scardovari; • di ridurre la squalifica a carico del calciatore Gibbin Simone sino al 19 Marzo 2005; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pezzolato Michele. La tassa reclamo non é stata versata.
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