COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. TREVILLLE Avverso validità gara Loreggia-Treville del 22/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. TREVILLLE Avverso validità gara Loreggia-Treville del 22/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Campodoro ha presentato reclamo avverso la validità della gara Loreggia - Treville del 22/12/2004 del Campionato di 2^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, perché squalificati, dei giocatori Marconato Giuliano e Sozzo G.Paolo, nelle fila della Pol. Loreggia. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dal G.S. Treville ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; accertato che i calciatori Marconato Giuliano e Sozzo G.Paolo sono stati squalificati una giornata per aver raggiunto il numero di 4 ammonizioni e che detta sanzione, assunta dal Giudice Sportivo, é stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 22/12/2004 del Comitato Regionale Veneto considerato che la squalifica per recidività di ammonizioni non é soggetta al principio dell’automatismo della sanzione; constatato inoltre che l’art. 17, 2° comma del C.G.S. espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato ufficiale”; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio nei confronti dei giocatori Marconato e Sozzo non doveva essere scontato in occasione della gara del 22/12/2004, la cui regolarità appare evidente; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dalla Società G.S. Treville; • di confermare la validità della gara Loreggia – Treville, omologandola con il risultato acquisito in campo di 1-0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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