COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ZIANIGO Avverso validità gara Mestre ASD – Zianigo del 19/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 12 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ZIANIGO Avverso validità gara Mestre ASD - Zianigo del 19/12/2004 – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Zianigo ha presentato reclamo avverso la validità della gara Mestre ASD – Zianigo del 19/12/2004 del Campionato di 2^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del tesseramento, dei giocatori stranieri Nonga Victor e Dokaj Eneraldo, nelle fila dell’ASD Mestre. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dall’U.S. Zianigo ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; accertato che i calciatori Nonga Victor e Dokaj Eneraldo risultano tesserati con lo “status 70”; richieste informazioni all’Ufficio Tesseramento Nazionale, il quale con lettera del 16/12/2004 ha confermato con riferimento al calciatore Nonga Victor, “che il tesseramento dei calciatori extracomunitari viene autorizzato se sono in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità” e che “i tesseramenti dei calciatori extracomunitari effettuati nelle stagioni sportive precedenti con lo Status 70 hanno avuto un vincolo pluriennale, con la possibilità di trasferimento”; considerato che le stesse norme vanno applicate anche per quanto riguarda il caso del tesseramento del giocatore Dokaj Eneraldo, anch’egli beneficiario dello “status 70”; presa visione del Comunicato n. 6 del C.R. Veneto del 30/8/2001, che conteneva le precisazioni fornite dalla L.N.D. in materia di tesseramento ed impiego dei calciatori stranieri, il cui testo qui di seguito si riporta : • “la facoltà di tesseramento alla FIGC é concessa a quei cittadini stranieri” che risiedono in Italia, con regolare permesso di soggiorno ai sensi di legge e che abbiano assolto alle seguenti procedure : - autocertificazione del calciatore richiedente il tesseramento attestante di non essere mai stato tesserato per Federazione Calcistica Estera; - controfirma sulla predetta dichiarazione da parte del Presidente della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Si precisa che il tesseramento si intende assunto con l’attuale normativa del vincolo indeterminato (modulo giallo – richiesta di tesseramento alla FIGC). Si soggiunge che tutti gli atleti tesserati in queste condizioni potranno essere schierati senza limitazioni”. ritenuta pertanto, alla luce di quanto sopra, legittima la partecipazione dei giocatori Nonga Victor e Dokaj Eneraldo alla gara in epigrafe P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo dell’U.S. Zianigo; • di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo : Mestre ASD – Zianigo 1- 0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it