COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. JOVANESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 28/10/2004 – Inibizione sino al 28/10/2007 Dirigente Cavaler Paolo; Squalifica per sette giornate giocatore Belligoli Nicola – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 19 Gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. JOVANESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 28/10/2004 – Inibizione sino al 28/10/2007 Dirigente Cavaler Paolo; Squalifica per sette giornate giocatore Belligoli Nicola - Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. Jovanese ha presentato rituale opposizione avverso le deliberazioni del G.S. del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate sul Com. Uff. n. 15 del 28/10/2004, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari : 1. Inibizione sino al 28/10/2007 a carico del proprio dirigente Sig. Cavaler Paolo “perché al momento in cui l’arbitro giungeva presso la propria autovettura, lo redarguiva e successivamente lo colpiva con una violenta testata alla fronte; l’arbitro trovava rifugio nell’autovettura e il Cavaler picchiava con manate il vetro posteriore senza arrecare danni”; 2. Squalifica per sette giornate al proprio giocatore Belligoli Nicola perché “espulso dalla panchina per offese all’arbitro, lo minacciava; a fine gara raggiungeva il direttore di gara in campo, lo afferrava per la maglia e tentava di colpirlo in viso con molta forza, non riuscendovi per il pronto spostamento da parte dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare scioglie la riserva pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 21 del 17/11/2004 con la quale sospendeva l’esecutività della sanzione comminata a carico del giocatore Belligoli Nicola (Jovanese) in attesa di accertamenti e, contemporaneamente, invitava l’A.C. Jovanese a comunicare il nominativo del calciatore asseritamene responsabile dei fatti attribuiti al Belligoli; preso visione della memoria fatta pervenire dall’A.C. Jovanese, con la quale dichiara che l’addebito attribuito al giocatore Belligoli, deve intendersi a carico del calciatore Cavaler Michele; presi in esame il ricorso avanzato dall’A.C. Jovanese e la documentazione ufficiale agli atti; presenti il legale rappresentante della Società opponente, nonché gli atleti Belligoli Nicola e Cavaler Michele (Jovanese) e il Dirigente Cavaler Paolo (Jovanese) ed il direttore di gara; rilevato che dalle acquisizioni agli atti emergono elementi non del tutto univoci e circostanze che potrebbero portare a configurare eventuali ulteriori responsabilità in capo ai dichiaranti P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di rimettere gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di effettuare accertamenti specifici in ordine ai fatti indicati sul referto arbitrale e sul suo supplemento, nonché sulle dichiarazioni rese nel ricorso e nel dibattimento odierno da parte dell’A.C. Jovanese; • di sospendere all’esito delle risultanze delle indagini sopra indicate, il presente giudizio.
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