COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VIRTUS VECOMP Avverso regolarità gara Montebaldina – Virtus Vecomp del 9/1/2005 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VIRTUS VECOMP Avverso regolarità gara Montebaldina – Virtus Vecomp del 9/1/2005 – Campionato di Eccellenza L’U.S. Virus Vecomp ha presentato reclamo avverso la validità della gara Montebaldina – Virtus Vecomp del 9/1/2005 del Campionato di Eccellenza, denunciando la partecipazione irregolare, agli effetti del tesseramento, nelle fila dell’A.C. Montebaldina, del giocatore straniero Da Silva Gilcimar. La Commissione Disciplinare letto il reclamo avanzato dall’U.S. Virtus Vecomp; letta altresì la memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Montebaldina; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; effettuate le dovute indagini, dalle quali è risultato che la richiesta di tesseramento del calciatore, oggetto del reclamo, è stata accettata dall’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. e che lo stesso ha determinato la sua decorrenza a partire dal 12/1/2005; ritenuto che l’art. 40, 11° comma delle N.O.I.F. stabilisce che il tesseramento dei giocatori stranieri decorre dalla data di comunicazione da parte della F.I.G.C.; accertato quindi, alla luce di quanto sopra, l’irregolare utilizzo del giocatore Da Silva Gilcimar nell’incontro Montebaldina- Virtus Vecomp P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’U.S. Virtus Vecomp; • di applicare a carico dell’A.C. Montebaldina la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in base all’art. 12, comma 5a del C.G.S.; • di comminare a carico dell’A.C. Montebaldina l’ammenda di € 52,00.- in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it