COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. VALSANZIBIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Com.Uff. n. 22 del 15/12/2004 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per la partita Valsanzibio – Euganea Rovolon dell’8/12/2004; 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 50,00.- Camp. di 3^ Cat.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. VALSANZIBIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Com.Uff. n. 22 del 15/12/2004 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per la partita Valsanzibio – Euganea Rovolon dell’8/12/2004; 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 50,00.- Camp. di 3^ Cat. OPPOSIZIONE POL. EUGANEA ROVOLON Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 15/12/2004 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per la partita Valsanzibio – Euganea Rovolon dell’8/12/2004 – 1 punto di penalizzazione in classifica - Campionato di 3^ Categoria Le Società A.C. Valsanzibio e la Pol. Euganea Rovolon hanno presentato rituale reclamo avverso le seguenti deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 22 del 15/12/2004, in applicazione degli articoli 53 e 55 delle NOIF : • sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le Società opponenti per l’incontro Valsansanzibio- Euganea Rovolon dell’8/12/2004; • penalizzazione di 1 punto in classifica ad entrambe le Società ricorrenti; • ammenda di € 50,00 a carico della Società Valsanzibio per “non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi”. Qui di seguito si riportano i fatti e le motivazioni che il Giudice di primo grado ha considerato nell’applicare i sopra indicati provvedimenti disciplinari : “risulta dal rapporto di gara che le due Società hanno rilasciato all’arbitro una dichiarazione scritta firmata dai Dirigenti responsabili e dai Capitani, allegata al referto, dalla quale risulta che <> La decisione delle due Società di non disputare la gara, non essendo stata in alcun modo autorizzata dal Comitato Provinciale non può essere accettata in quanto costituisce indebita autoattribuzione di un potere che i Regolamenti sportivi attribuiscono in via esclusiva al direttore di gara. L’art. 60 NOIF stabilisce infatti che : <>; analoghe considerazioni valgono naturalmente per gli spogliatoi e per gli impianti che del terreno di gioco costituiscono una pertinenza. Inoltre, non sembra che la mancata disponibilità dell’acqua calda negli spogliatoi, per quanto sia indubbiamente un fattore di disagio per gli atleti e per l’arbitro, costituisca motivo addirittura ostativo alla disputa della partita, non potendo una situazione di semplice disagio sacrificare il principio che, per assicurare la regolarità dei campionati, impone la disputa delle partite nei tempi previsti dal calendario, salvo che ricorrano causa di forza maggiore. Alla stregua delle superiori considerazioni, la decisione delle due squadre di non disputare la gara in oggetto, deve quindi essere qualificata come rinuncia ai sensi dell’art. 55, comma 1 delle NOIF, il quale stabilisce che : <>. Trova pertanto applicazione l’art. 53 NOIF, in base al quale : <>. Non vengono adottate ulteriori sanzioni nei confronti dei Dirigenti responsabili della Società, ritenendosi che la decisione di non fare disputare la gara sia stata da essi adottata nell’erronea convinzione di esercitare un diritto in realtà inesistente”. Le opposizioni dell’A.C. Valsanzibio e della Pol. Euganea Rovolon vengono unificate in un unico giudizio. La Commissione Disciplinare esaminati i reclami avanzati dalle Società Valsanzibio e Euganea Rovolon, nonché la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti delegati delle due Società opponenti; rilevato preliminarmente che il reclamo della Soc. Valsanzibio è stato sottoscritto dal direttore sportivo Sig. Brunello Massimo e non dal Presidente, senza che il primo sia stato all’uopo delegato; preso atto altresì che il predetto reclamo della Soc. Valsanzibio non è stato corredato, dalla ricevuta della raccomandata attestante l’invio di copia del ricorso alla Società Euganea Rovolon, come imposto, dall’art. 42,6° comma del C.G.S.; ritenuto pertanto che tale reclamo sia inammissibile; constatato, quanto al ricorso dell’Euganea Rovolon, che è indubitabile la buona fede delle due Società, le quali hanno inteso, in primo luogo, tutelare la salute dei loro giocatori, ma che è parimenti assodato come tale condotta abbia concretato la violazione regolamentare ascritta e correttamente rilevata dal G.S.; ritenuta pertanto del tutto condivisibile la decisione dell’Organo di Giustizia di primo la quale, deve essere integralmente confermata P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dall’A.C. Valsanzibio; • di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Euganea Rovolon; • di confermare la sanzione della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le Società opponenti in ordine all’incontro Valsanzibio-Euganea Rovolon dell’8/12/04 del Campionato di 3^ Categoria; • di confermare la penalizzazione di 1 punto in classifica ad entrambe le società ricorrenti; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società Valsanzibio; • di disporre l’addebito a carico delle Società Valsanzibio e Euganea Rovolon per tassa reclamo non versata.
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