COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti della Società G.S. Nova Sper Monterosso
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO
Nei confronti della Società G.S. Nova Sper Monterosso
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 4/1/2005 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la
Società G.S. Nova Sper Monterosso, perché - in seguito alla segnalazione della Società Calcio Battaglia Terme - è
risultato che la medesima Nova Sper Monterosso ha fatto partecipare irregolarmente – sotto l’aspetto del tesseramento -
in data 2/11/2004, alla gara del Campionato di 2^ Categoria Nova Sper Monterosso – Battaglia Terme, il giocatore
straniero MAHBOUB Abdelaziz – nato il 20/4/1973.
Per i suddetti motivi Il Presidente del C.R. Veneto ha chiesto l’applicazione di 1 punto di penalizzazione in classifica come
previsto dall’art. 13,1°comma lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva, in analogia a quanto stabilito dall’art. 12,8°
comma del C.G.S.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società Nova Sper Monterosso, il quale ha invocato la buona fede e chiesto il
contenimento della sanzione nel minimo possibile;
accertato che l’Ufficio Tesseramento Centrale ha comunicato che il tesseramento del calciatore Mahboub Abdelaziz a
favore della Società deferita, è stato ratificato con decorrenza 7/1/2005;
ritenuto alla luce delle acquisizioni probatorie la sussistenza dei fatti ascritti, poiché il calciatore straniero può essere
impiegato successivamente alla ratifica del tesseramento, come disposto dall’art. 40, 11° comma delle NOIF;
rilevato che la costante giurisprudenza di questa Commissione è nel senso di sanzionare condotte quali quella qui in
esame con la penalizzazione di un punto in classifica
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
Delibera
di penalizzare la Società G.S. Nova Sper Monterosso di 1 punto nella classifica del Campionato di 2^ Categoria
2004/2005.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 26 Gennaio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti della Società G.S. Nova Sper Monterosso"