COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. CANDIANA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica sino al 16/1/2006 giocatore Biturku Ilir – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S. CANDIANA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica sino al 16/1/2006 giocatore Biturku Ilir - Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S. Candiana ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 31 del 19/1/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 16/1/2006
a carico del proprio giocatore Biturku Ilir perché “a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, teneva nei confronti
dell’arbitro un atteggiamento aggressivo e minaccioso ed inoltre lo colpiva alla maglia con uno sputo”.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
letto il reclamo proposto dal G.S. Candiana;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro e ritenuto, alla luce dei chiarimenti offerti, che la vicenda dello sputo si sia verificata
in un contesto – vivaci proteste del giocatore col direttore di gara, capannello di giocatori attorno ai due, distanza di circa
un metro fra arbitro e giocatori – che non consente di attribuire al gesto il carattere dell’aggressività e della deliberata
intenzione di colpire, quanto piuttosto l’intento rafforzativo della protesta e dispregiativa verso l’arbitro
P.Q.M.
La Commissione disciplinare
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal G.S. Candiana;
• di ridurre la squalifica a carico del giocatore Biturku Ilir sino al 31/7/2005.
La tassa reclamo non é stata versata.
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