COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. SAN GIORGIO SEDICO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 33 del 2/2/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore De Cian Paolo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. SAN GIORGIO SEDICO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 33 del 2/2/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore De Cian Paolo - Campionato di 2^ Categoria L’A.C. San Giorgio Sedico ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 2/2/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del proprio giocatore De Cian Paolo perché “espulso per ripetute proteste, una volta uscito dal recinto di gioco insultava insistentemente i giocatori avversari e l’arbitro, reiterava gli insulti al termine della gara.” La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione del Giudice di primo grado; esperiti ulteriori accertamenti, dai quali è risultato che, a fine gara, il De Cian si è limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, senza peraltro insultarlo in qualsiasi modo P.Q.M. la Commissione disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. San Giorgio Sedico; • di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del giocatore De Cian Paolo; La tassa reclamo non é stata versata.
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