COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. EAGLES ROSÀ Avverso validità gara Eagles Rosà – Giovanile Ezzelina del 21/1/2005 – Divisione di Calcio a Cinque – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. EAGLES ROSÀ Avverso validità gara Eagles Rosà – Giovanile Ezzelina del 21/1/2005 – Divisione di Calcio a Cinque – Campionato di Serie D L’A.S. Eagles Rosà ha presentato reclamo avverso la validità della gara Eagles Rosà – Giovanile Ezzelina del 21/1/2005 del Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque, lamentando la partecipazione irregolare, agli effetti del tesseramento, del giocatore Colbertardo Roberto nelle fila dell’A.C. Giovanile Ezzelina. La Commissione Disciplinare letto il reclamo presentato dall’A.S. Eagles Rosà; letta la memoria difensiva fatta pervenire dall’A.C. Giovanile Ezzelina; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali è risultato che a favore del calciatore Colbertardo Roberto è stato emesso un tesseramento con decorrenza 2 Febbraio 2005, in seguito a richiesta rimessa in pari data dall’A.C. Giovanile Ezzelina P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo presentato dall’A.S. Eagles Rosà; • di infliggere a carico dell’A.C. Giovanile Ezzelina la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola come segue : Eagles Rosà – Giovanile Ezzelina 6 – 0; • di irrogare a carico della Società Giovanile Ezzelina la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non è stata versata.
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