COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO CALCIATORE MAZZON LUCIO – CALCIO S.GIORGIO IN BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica sino al 30/6/2006 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 9 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO CALCIATORE MAZZON LUCIO – CALCIO S.GIORGIO IN BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 31 del 19/1/2005 – Squalifica sino al 30/6/2006 - Campionato di 2^ Categoria Il calciatore Mazzon Lucio (Capitano della Società S.Giorgio in Bosco) ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 31 del 19/1/2005, con la quale gli veniva inflitta la squalifica sino al 30/6/2006 “per comportamento gravemente intimidatorio nei confronti dell’arbitro e per averlo aggredito in modo violento; a seguito della violenza subita l’arbitro ha dichiarato di non essere stato più in grado di continuare la direzione dell’incontro, sia per il forte dolore causatogli dall’atto inconsulto del Mazzon, sia per essersi trovato in una situazione psicologica tale da non consentirgli di portare serenamente a termine la gara”. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letto il reclamo avanzato dal calciatore Mazzon Lucio (S.Giorgio in Bosco); valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette integralmente l’accaduto e i fatti addebitati al calciatore Mazzon Lucio; considerato che non sono emersi elementi idonei a una riduzione della sanzione impugnata, che appare equa P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dal giocatore Mazzon Lucio (S.Giorgio in Bosco); • di confermare la squalifica a suo carico sino al 30/6/2006; • di introitare la tassa reclamo versata.
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