COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : • della Società A.C. Martellago • del legale rappresentante della Società A.C. Martellago

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : • della Società A.C. Martellago • del legale rappresentante della Società A.C. Martellago Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 12 gennaio 2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare, a) la Società A.C. Martellago per responsabilità diretta per aver impiegato diversi calciatori – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – in numerose gare del Campionato di Eccellenza 2004/2005 – calciatori e gare dettagliatamente indicati nell’atto di deferimento - in dispregio all’osservanza delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e di impiego degli atleti La violazione, in particolare, veniva ricondotta agli artt. 40 delle NOIF (tesseramento dei calciatori stranieri) e 1,1° comma e 12,5° comma sub a) del C.G.S. b) Il legale rappresentante della Società A.C. Martellago per violazione dell’art. 2,1° comma del C.G.S. per responsabilità, fino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società A.C. Martellago La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione agli atti relativa ai deferimenti in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dall’A.C. Martellago, dove non si contestavano i fatti in sé, ma si evidenziava l’avvenuto mutamento degli assetti societari, la sostituzione del Presidente e l’applicabilità, nel caso di specie, di criteri equitativi nella determinazione delle sanzioni; sentito il legale rappresentante dell’A.C. Martellago, assistito dal difensore; la Commissione Disciplinare delibera quanto segue. E’ del tutto pacifico nel giudizio, sia dalla documentazione allegata all’atto di deferimento, sia per stessa ammissione della Società deferita, che l’A.C. Martellago abbia commesso le violazioni ascritte. In particolare gare e giocatori non ancora regolarmente tesserati sono risultati i seguenti : - 19/09/2004 Martellago – Eurocalcio giocatore Gadio Assane - 26/09/2004 Cornuda Crocetta 1920 - Martellago giocatori Zardetti e Della Maddalena - 03/10/2004 Martellago – Romano giocatore Zardetti - 10/10/2004 Union Quinto – Martellago giocatori Simao R.R., Zardetti, Della Maddalena - 17/10/2004 Martellago – Asolo Fonte giocatori Simao R.R., Della Maddalena - 24/10/2004 Sandonà 1922 – Martellago giocatori Simao R.R., Zardetti, Della Maddalena - 31/10/2004 Martellago – Ponzano giocatori Simao R.R., Zardetti, Della Maddalena - 07/11/2004 Rossano – Martellago giocatore Simao R.R. - 14/11/2004 Martellago – Autoplanet S.Paolo giocatori Zardetti, Simao R.R., Oliveira, Della Maddalena, Pereira Il problema è quindi soltanto quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25,5° comma e art. 42,4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società (non risultano ovviamente deferiti i calciatori in quanto non tesserati) diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2,4° comma del C.G.S. Pare a questa Commissione che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12,8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C, abbia successivamente revocato il tesseramento : la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, risulta di tutta evidenza, che questa ipotesi sia addirittura meno grave di quella, che la Commissione sta giudicando, in cui fin dall’origine la Società abbia fatto partecipare ad incontri calciatori già in quel momento privi di tesseramento. Ne deriva che, la sanzione minima applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione dei predetti calciatori in posizione irregolare in ben nove gare, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di nove punti in classifica, vale a dire uno per ciascuna gara. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche nella diversa prospettiva della violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1,1° comma del C.G.S., che possono trovare adeguata sanzione ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S. nell’ammenda di € 500,00,- Viceversa, dovrà andare assolto dall’imputazione ascrittagli l’attuale presidente pro-tempore della Società, il quale ha assunto la carica soltanto in data 27/1/2005, e quindi in epoca successiva alla vicende di cui si tratta. Si noti a questo riguardo che la violazione dell’art. 2,1° comma del C.G.S. postula, in capo al soggetto asseritamente responsabile, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa che, con ogni evidenza, non può sussistere nel caso di specie P.Q.M. la Commissione Disciplinare Delibera • a) di comminare a carico della Società A.C. Martellago la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti in classifica del Campionato di Eccellenza 2004/2005; • b) di comminare a carico dell’A.C. Martellago la sanzione della ammenda di € 500,00.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it