COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. COLOR SERVICE TREVISO C 5 Avverso regolarità gara Color Service C 5 – Italia Sport del 29/01/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie “D”
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. COLOR SERVICE TREVISO C 5
Avverso regolarità gara Color Service C 5 – Italia Sport del 29/01/2005 – Divisione Calcio a Cinque –
Campionato di Serie “D”
La Società A.C. Color Service Treviso C5 ha presentato rituale opposizione avverso la validità della gara Color Service
C5 – Italia Sport del 29/1/2005 del Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque, lamentando l’irregolare partecipazione,
agli effetti del tesseramento, dei giocatori Baggio Damiano, Grasso Gian Luigi, Cassone Francesco e Spiga Yuri, nelle fila
dell’A.S. Italia Sport.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo proposto dall’A.C. Color Service Treviso C5 ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
svolti i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto dai quali è risultato :
- che a favore del calciatore Baggio Damiano non risulta pervenuta alcuna richiesta di tesseramento;
- che la richiesta di tesseramento del calciatore Grasso Gian Luigi è stata respinta perché lo stesso risulta tutt’ora
vincolato con la Società pugliese Gioventù Calcio Parabita;
- che il calciatore Cassone Francesco risulta regolarmente tesserato per la Società Italia Sport a partire dal 26/1/2005;
- che la richiesta di tesseramento del calciatore Spiga Yuri è stata respinta perché lo stesso risulta tutt’ora vincolato con
la Società sarda Pol. Culturale Sardegna;
constatato quindi che i calciatori Baggio Damiano, Grasso Gian Luigi e Spiga Yuri non avevano titolo a partecipare alla
gara in epigrafe, oggetto del reclamo, contravvenendo quindi al disposto di cui all’art. 12,comma 5a del C.G.S.;
vista la memoria difensiva presentata dall’a Società Italia Sport e sentito per le vie brevi il legale rappresentante della
stessa, che ha sostanzialmente ammesso l’addebito
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo presentato dall’A.C. Color Service Treviso C5;
• di applicare a carico dell’A.C. Italia Sport la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola come segue :
Color Service Treviso C5 – Italia Sport 6-0;
• di comminare a carico della Società Italia Sport la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver fatto partecipare ad
una gara ufficiale, giocatori che non ne avevano titolo.
La tassa reclamo non è stata versata.
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