COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.C. EUROCALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 26/1/2005 – Sanzione sportiva della perdita della gara incontro Eurocalcio – Martellago del 9/1/2005 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.C. EUROCALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 26/1/2005 – Sanzione sportiva della perdita della gara incontro Eurocalcio – Martellago del 9/1/2005 – Campionato di Eccellenza L’U.S.C. Eurocalcio ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata con il Comunicato n. 32 del 26/1/2005, con la quale poneva a carico della ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in ordine all’incontro Eurocalcio-Martellago del 9/1/2005 del Campionato di Eccellenza, per “inequivocabile violazione da parte della Soc. Eurocalcio - in occasione della sostituzione in gara dei propri giocatori - delle norme sull’impiego di giocatori appartenenti a determinate fasce d’età (avendo la Soc. Eurocalcio provveduto con la prima sostituzione allo scambio tra il giocatore con il numero di maglia 2 con quello con il n° 17, con la seconda allo scambio tra il n° 7 con il n° 15 e infine con la terza allo scambio tra il n°11 e il n° 14). Considerato che dopo l’ultimo scambio, essendosi venuta a trovare con due giocatori del 1985 e nessuno del 1986, la Soc. Eurocalcio è incorsa in palese inosservanza delle disposizioni regolamentari in materia.” Avverso detta decisione proponeva reclamo la Società Eurocalcio, che ne dava rituale comunicazione alla controinteressata A.C. Martellago, chiedendo, sulla scorta di articolate argomentazioni e di documentazione offerta (fotografie, articoli di giornale) l’integrale riforma della decisione del Giudice di Primo Grado, per essere la stessa fondata su un errore materiale dell’arbitro nel suo referto di gara, il quale avrebbe erroneamente indicato come sostituto il n. 14 (Moro Nicola, classe 1985) in luogo del n. 16 (Dissegna Mauro, classe 1986) effettivamente entrato in campo. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società opponente con i relativi allegati; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il direttore di gara e sentito l’assistente arbitrale Ballis Raffaele (l’altro assistente arbitrale Todeschini Marco non si è presentato per legittimi impedimenti); sentito altresì il legale rappresentante della Società Eurocalcio; proceduto alla identificazione personale dei giocatori Moro e Dissegna Mauro da parte dell’arbitro; preso atto che l’A.C. Martellago non ha inoltrato memorie difensive; La Commissione Disciplinare ritiene, alla luce degli elementi probatori pacificamente acquisiti a giudizio, che effettivamente il direttore di gara sia incorso in errore nella redazione del referto indicando quale sostituto il n. 14 e non il n. 16. Indirizzano verso questa conclusione i seguenti elementi : 1. La foto prodotta dalla Società reclamante in triplice gradazione d’ingrandimento, scattata immediatamente dopo il fischio finale, evidenzia tra i giocatori presenti sul terreno di gioco ed in procinto di uscire – in una direzione ed una posizione tale da escludere che essi provenissero dalle panchine – il giocatore Dissegna Mauro, identificabile sia sulla scorta del numero impresso sui calzoncini (nella foto più grande si legge il 6 finale e si nota il contorno dell’1 che lo precede), sia in base al documento di identità ed alla foto ivi apposta, acquisito in copia agli atti, sia infine dalla constatazione de visu delle fattezze del giocatori oggi presenti. 2. Il direttore di gara – che pure ha dichiarato di non essere in grado di ricordare ed identificare i giocatori Moro Nicola e Disegna Mauro oggi presenti all’udienza – ha confermato che la foto di cui sopra corrisponde esattamente alla suddescritta situazione di tempo, di luogo e di contesto. Analoga conferma è stata resa dall’assistente arbitrale. 3. Lo stesso direttore di gara ha onestamente riconosciuto di non poter escludere di essere incorso in un errore materiale nella redazione del suo referto , spiegando anche che ciò potrebbe essere stato dovuto al fatto che contestualmente alla sostituzione del giocatore dell’Eurocalcio, avvenuta al 43’ del 2° tempo, anche l’A.C. Martellago ha proceduto ad analoga sostituzione, in particolare facendo entrare il proprio n. 14 : dal che, evidentemente, può ben essere derivata l’annotazione dello stesso numero – in luogo del n. 16 anche in relazione alla sostituzione del giocatore effettuata dall’Eurocalcio. 4. Ben due giornali (l’edizione sportiva del lunedì de “Il Gazzettino” e del “Giornale di Vicenza”) indicano nei tabellini della partita tra la sostituzione, avvenuta al 43’ della ripresa, da parte dell’Eurocalcio, del numero 11 (Scalco) con il n. 16 (Dissegna Mauro). Si aggiunga che questi dati risultano pubblicati il giorno successivo alla gara e quindi in un momento assolutamente neutro ai fini dalla validità della stessa. Questa concomitante convergenza di plurimi obbiettivi e non contestabili elementi, nel senso che il giocatore dell’Eurocalcio effettivamente entrato in campo in occasione della sostituzione contestata, sia stato il n. 16 Dissegna Mauro e non come erroneamente indicato dall’arbitro il n. 14 Moro, rende evidente che nessuna violazione regolamentare è stata commessa dall’Eurocalcio : infatti il giocatore Dissegna, come ricordato, presentava i requisiti di età richiesti, essendo nato nel 1986 P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il ricorso presentato dall’U.S.C. Eurocalcio; • di annullare la delibera del Giudice di primo grado, omologando la gara Eurocalcio - Martellago con il risultato acquisito in campo di 4 – 1. La tassa reclamo non è stata versata.
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