COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Bellemo Sandro per cinque giornate – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23 Febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Bellemo Sandro per cinque giornate – Campionato di 2^ Categoria L’A.S.D. Sottomarina Calcio ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 9/2/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate a carico del proprio giocatore Bellemo Sandro “una giornata per espulsione e quattro giornate perché, al momento della notifica del provvedimento, colpiva la mano dell’arbitro con uno schiaffo, causando la rottura del cinturino del cronometro”. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letto il reclamo proposto dall’A.S.D. Sottomarina Calcio; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette integralmente gli accadimenti esposti nel referto arbitrale e che commina una sanzione del tutto congrua agli stessi P.Q.M. delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Sottomarina Calcio; • di confermare la squalifica a carico del giocatore Bellemo Sandro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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