COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : della Società A.C. Sport Management Pozzo del legale rappresentante della Società A.C. Sport Management Pozzo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti : della Società A.C. Sport Management Pozzo del legale rappresentante della Società A.C. Sport Management Pozzo Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione del Delegato Regionale di Calcio a Cinque, con atto del 25 gennaio 2005, ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare, chiedendo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12,8° comma, dall’art.13,1° comma, sub f) del C.G.S. (n.13 punti di penalizzazione nella classifica 2004/2005 del Campionato di Serie C/2), nonché dall’art. 13 e 14 del C.G.S., i seguenti soggetti : a) la Società A.C. Sport Management Pozzo per responsabilità diretta per aver impiegato diversi calciatori – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – in numerose gare del Campionato di Serie C/2 di Calcio a Cinque 2004/2005 in dispregio all’osservanza delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e di impiego degli atleti. L’A.C. Sport Management Pozzo dovrà rispondere quindi : della violazione di cui all’art. 12,5° comma sub a) del C.G.S.; della violazione dell’art. 1,1° comma del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per i comportamenti descritti nel predetto atto del 25/1/2005. b) Il legale rappresentante della Società A.C. Sport Management Pozzo per violazione dell’art. 2,1° comma del C.G.S. per responsabilità, fino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla Società A.C. A.C. Sport Management Pozzo La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti relativa ai deferimenti in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dall’A.C. Sport Management Pozzo dove non si contestavano i fatti in sé, ma si evidenziava l’assoluta buona fede della Società che giustificava il mancato invio della necessaria documentazione per i tesseramenti in ritardo ad una dimenticanza di una collaboratrice; sentito il legale rappresentante dell’A.C. Sport Management Pozzo, assistito dal difensore; la Commissione Disciplinare delibera quanto segue : È del tutto pacifico nel giudizio, sia dalla documentazione allegata all’atto di deferimento, sia per stessa ammissione della Società deferita, che l’A.C. Sport Management Pozzo abbia commesso le violazioni ascritte. In particolare gare e giocatori non ancora regolarmente tesserati, sono risultati i seguenti : - 10.09.04 Pugnello – Sport Management Pozzo Giocatori : Carusi, Turco, Sajoro, Cacciatori, Ricciardi - 17.09.04 Sport Management Pozzo – Nogarole C/5 Giocatori : Carusi, Sprea, Sajoro, Cacciatori, Ricciardi - 24.09.04 Sport Management Pozzo – Vecchia Garda Giocatori : Carusi, Sprea, Ricciardi - 01.10.04 Tezze Arzignano C5 - Sport Management P. Giocatori : Carusi, Turco, Sprea, Cacciatori, Ricciardi - 08.10.04 Sport Management Pozzo – Trissinese Giocatori : Carusi, Turco, Sajoro, Cacciatori, Sprea - 15.10.04 Audace C 5 - Sport Management Pozzo Giocatori : Carusi, Turco, Cacciatori, Sprea - 22.10.04 Sport Management Pozzo – Lloyd Verona Giocatori :Carusi,Turco,Sajoro,Cacciatori,Sprea, Ricciardi - 05.11.04 Caprino VR - Sport Management Pozzo Giocatori : Carusi, Sajoro, Cacciatori, Ricciardi - 12.11.04 Sport Management Pozzo – Lepanto Dossob. Giocatori : Sajoro, Cacciatori, Ricciardi - 19.11.04 Real Safaei - Sport Management Pozzo Giocatori : Carusi, Sajoro, Cacciatori, Ricciardi - 26.11.04 Sport Management Pozzo – Valdagno C/5 Giocatori : Carusi, Sprea, Sajoro, Cacciatori, Ricciardi - 04.12.04 Verona 91 - Sport Management Pozzo Giocatori : Carusi, Sprea, Sajoro, Cacciatori, Ricciardi - 10.12.04 Sport Management Pozzo-Team 2000 VI Giocatori : Carusi, Sajoro, Cacciatori, Ricciardi Si aggiunge che, da informazioni acquisite presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, risulta che i tabulati dei tesserati sono stati messi a disposizione della Società ancora nel mese di settembre e la “lista di svincolo” nel mese di novembre 2004. Il problema è quindi soltanto quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25,5° comma e art. 42,4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società (non risultano deferiti i calciatori) diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2,4° comma del C.G.S. A giudizio di questa Commissione un parametro di riferimento sanzionatorio é offerto dalla disposizione dell’art. 12,8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento : la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, questa ipotesi è avvicinabile a quella che la Commissione sta giudicando, in cui fin dall’origine la Società ha fatto partecipare ad incontri calciatori già in quel momento privi di tesseramento. Ne deriva che, la sanzione potrà essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione dei predetti calciatori in posizione irregolare in ben tredici gare, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di tredici punti in classifica, vale a dire uno per ciascuna gara. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche nella diversa prospettiva della violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1,1° comma del C.G.S., che possono trovare adeguata sanzione ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S. nell’ammenda di € 150,00.- quantificata anche tenendo conto delle circostanze che i fatti sono imputabili a negligenze dei dirigenti per omesso controllo. Per le stesse ragioni il presidente pro-tempore della Società andrà inibito sino al 15/3/2005. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • a) di comminare a carico della Società Sport Management Pozzo la sanzione della penalizzazione di n. 13 punti in classifica del Campionato di Calcio a Cinque di Serie C/2 2004/2005; • b) di comminare a carico dell’A.C. Sport Management Pozzo la sanzione della ammenda di € 150,00.-; • c) di comminare la sanzione della inibizione a carico del Presidente della Società Sport Management Pozzo, Sig. Tosi Sergio sino al 15/3/2005.
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