COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO THIENE Avverso regolarità gara Atletico Thiene – Imm. Neve Gallio del 18/2/2005 – Attività Calcio a 5 Serie D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. ATLETICO THIENE
Avverso regolarità gara Atletico Thiene – Imm. Neve Gallio del 18/2/2005 – Attività Calcio a 5 Serie D
La Società A.S.D. Atletico Thiene ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara Atletico Thiene – Imm.
Neve Gallio del 18/2/2005 del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, lamentando l’irregolare partecipazione, agli
effetti del tesseramento, del giocatore Benetazzo Daniele nelle fila dell’A.C. Imm. Neve Gallio.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Thiene ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
accertato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto che l’A.C. Imm. Neve Gallio ha provveduto a tesserare il
calciatore Benetazzo Daniele soltanto in data 24/2/2005;
ritenuto che il calciatore sopra indicato non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, oggetto del reclamo,
contravvenendo quindi al disposto di cui all’art. 12,comma 5a del C.G.S.;
constatato che l’A.C. Imm. Neve Gallio non ha presentato alcuna controdeduzione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
- di accogliere il reclamo presentato dall’A.S.D. Atletico Thiene;
- di applicare a carico dell’A.C. Imm. Neve Gallio, la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola come
segue : Atletico Thiene - Imm. Neve Gallio 6 – 0.
La tassa reclamo non è stata versata.
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