COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. COLLE BERGAMIN Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del 2/2/2005 – Squalifica allenatore Carraro Luca sino al 29/3/2005– Divisione Calcio a Cinque – Campionato Serie C/2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 2 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. COLLE BERGAMIN Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del 2/2/2005 – Squalifica allenatore Carraro Luca sino al 29/3/2005– Divisione Calcio a Cinque – Campionato Serie C/2 La Pol. Colle Bergamin ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 25 del 2/2/2005 della Divisione di Calcio a Cinque, con la quale veniva inflitta la squalifica a carico del proprio allenatore Carraro Luca sino al 29/3/2005 “perché a fine gara, durante un assembramento, colpiva con un pugno al volto un giocatore della squadra avversaria”. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti letto il reclamo proposto dalla Pol. Colle Bergamin sentito personalmente l’allenatore Sig. Carraro Luca; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente confermato quanto indicato nel referto di gara e nel suo supplemento, precisando di avere avuto cognizione diretta del fatto; valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che si appalesa congrua P.Q.M. delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Colle Bergamin; • di confermare la squalifica sino al 29/3/2005 a carico dell’allenatore Carraro Luca; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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