COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : dei Signori : • Gian Battista MICHELIN Presidente A.S. Falmec VittSangiacomo • Elio DE MARCHI Già Presidente U.S. Sanmartinocollumbertese • Alessandro BALBINOT Presidente A.S.D. Calcio Sarmede delle Società : • A.S. Falmec VittSangiacomo di San Giacomo di Veglia (TV) • U.S. Sanmartinocollumbertese di San Martino di Collumberto (TV) • A.S.D. Calcio Sarmede di Sarmede (TV)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : dei Signori : • Gian Battista MICHELIN Presidente A.S. Falmec VittSangiacomo • Elio DE MARCHI Già Presidente U.S. Sanmartinocollumbertese • Alessandro BALBINOT Presidente A.S.D. Calcio Sarmede delle Società : • A.S. Falmec VittSangiacomo di San Giacomo di Veglia (TV) • U.S. Sanmartinocollumbertese di San Martino di Collumberto (TV) • A.S.D. Calcio Sarmede di Sarmede (TV) Il Procuratore Federale con atto del 28/1/2005 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare : i Signori : • Gian Battista MICHELIN Presidente A.S. Falmec VittSangiacomo • Elio DE MARCHI Già Presidente U.S. Sanmartinocollumbertese • Alessandro BALBINOT Presidente A.S.D. Calcio Sarmede le Società : • A.S. Falmec VittSangiacomo di San Giacomo di Veglia (TV) • U.S. Sanmartinocollumbertese di San Martino di Collumberto (TV) • A.S.D. Calcio Sarmede di Sarmede (TV) perché dalla documentazione di indagine relativa ad una convenzione tra le Società A.S. Falmec Vittsangiacomo, U.S.Sanmartinocollumbertese e ASD Calcio Sarmede è stato accertato che : nel giugno 2004 i Presidenti delle suddette Società (Michelin, De Marchi e Balbinot) hanno sottoscritto un accordo nel quale veniva convenuto, tra l’altro, che le stesse Società non avrebbero più svolto attività nel settore giovanile (fino alla categoria Allievi), attività che sarebbe stata “demandata “ ad una società di nuova costituzione denominata A.C. Union Vittoria; tutti i giocatori tesserati con la nuova società sarebbero rimasti patrimonio della società originaria fino alla cessione definitiva; ritenuto che tale ultima pattuizione mira a dissimulare la reale titolarità dei calciatori formalmente tesserati con la predetta Union Vittoria, ponendosi in contrasto con una serie di norme tassative dettate in tema di tesseramenti, con particolare riferimento alla nullità delle pattuizioni non risultanti dal documento depositato presso la Lega competente, alla limitazione dei trasferimenti temporanei ed alla tipizzazione delle ipotesi di svincolo dei calciatori (svincoli che nella fattispecie si appalesano simulati);ritenuto che, pertanto, i fatti come sopra succintamente descritti integrano grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1,1° comma CGS, con riferimento all’art. 8,2° comma CGS, nonché agli articoli 95,6° comma, 101,4° comma e 106,1° comma lett. d) delle NOIF, addebitabile ai Presidenti sopra indicati; che consegue la responsabilità diretta delle Società A.S. Falmec Vittsangiacomo, U.S. Sanmartinocollumbertese e ASD Calcio Sarmede.Il Sostituto Procuratore Avv. Stefano Palazzi, visto l’art. 28,4° comma lett. b) del C.G.S., ha quindi deferito i Presidenti Michelin, De Marchi e Balbinot, nonché le Società A.S. Falmec Vittsangiacomo, U.S. Sanmartinocollumbertese e ASD Calcio Sarmede per rispondere : A) i tre Presidenti della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1. 1° comma del C.G.S., con riferimento alla violazione delle norme di cui all’art. 2.2° comma del C.G.S., nonché all’art. 95. 6° comma, art. 101. 4° comma e art. 106.1° comma, lettera d) delle NOIF per avere sottoscritto nel giugno 2004 un accordo con il quale si è convenuto : 1) una riserva di titolarità dei calciatori originariamente tesserati per le Società rappresentate dai suddetti Presidenti con pattuizioni nulle in quanto contrarie agli atti ufficiali depositati, in violazione dell’art. 95,6° comma delle NOIF; 2) la simulazione degli svincoli dei calciatori per inattività delle Società, previsti dall’art. 106,1° comma, lett. d) NOIF; 3) la dissimulazione della reale natura temporanea dei tesseramenti dei calciatori dell’A.C. Union Vittoria, con la conseguente elusione dei limiti di trasferimenti temporanei previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 101,4° comma NOIF e n. 38,3° comma del Regolamento della L.N.D.; B) le tre Società di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2,4° comma del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai rispettivi Presidenti sopra indicati. La Commissione Disciplinare procedeva agli adempimenti di rito, fissando per il dibattimento l’udienza dell’8/3/2005, nella quale comparivano, oltre al rappresentante della Procura Federale Avv. Paolo Rosa, i Signori : Fadelli Erminio (SanmartinoCollumbertese – delegato da De Marchi Elio), Michelin Giovan Battista (Falmec Vitt S.Giacomo), Balbinot Alessandro (Calcio Sarmede) Il Rappresentante della Procura Federale – Avv. Paolo Rosa – ha chiesto l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari a carico delle parti deferite : - Inibizione per un mese a carico dei Dirigenti : Gian Battista Michelin (Presidente A.S. Falmec VittSangiacomo), Elio De Marchi (già Presidente U.S. Sanmartinocollumbertese, attualmente Dirigente della stessa Società), Alessandro Balbinot (Presidente A.S.D. Calcio Sarmede); - Ammenda di € 100,00.- a carico delle Società : A.S. Falmec VittSangiacomo, U.S. Sanmartinocollumbertese, A.S.D. Calcio Sarmede . Le infrazioni di cui al deferimento sono assolutamente incontestate. Tenuto presente che, dagli accertamenti esperiti, è emersa l’assoluta buona fede delle parti e l’assenza di finalità illecite , le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto congrue P.Q.M. La Commissione, alla luce di tutta la documentazione, degli accertamenti e delle dichiarazioni in atti delibera • di infliggere la sanzione della inibizione a ricoprire cariche e disimpegnare funzioni in seno a Società federate sino al 9 Aprile 2005 a carico dei Signori : - Gian Battista Michelin (Presidente A.S. Falmec VittSangiacomo), - Elio De Marchi (già Presidente U.S. Sanmartinocollumbertese, attualmente Dirigente della stessa Società), - Alessandro Balbinot (Presidente A.S.D. Calcio Sarmede • di infliggere la sanzione della ammenda di € 100,00.- a carico di ciascuna delle seguenti Società : - A.S. Falmec VittSangiacomo, - U.S. Sanmartinocollumbertese, - A.S.D. Calcio Sarmede.
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