COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CAMPOCROCE Avverso regolarità gara Mestre ASD – Campocroce del 20/2/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CAMPOCROCE Avverso regolarità gara Mestre ASD – Campocroce del 20/2/2005 – Campionato di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo presentato dall’U.S. Campocroce, dichiarandolo inammissibile, per i seguenti motivi : • perché inoltrato a termini regolamentari scaduti (vedi art. 42, 3° comma del C.G.S.); • per non avere dimostrato l’invio di copia del reclamo alla Società controparte (vedi art. 42,6° comma del C.G.S.); • per non aver sottoscritto il testo del reclamo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo dell’U.S. Campocroce; • di omologare l’incontro con il risultato acquisito in campo di : Mestre ASD - Campocroce 1 – 0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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