COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PONTEVIGODARZERE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Zanin Lucio sino al 9/5/2005 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. PONTEVIGODARZERE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Zanin Lucio sino al 9/5/2005 – Campionato di 2^ Categoria
L’U.S. Pontevigodarzere ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 9/2/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 9/5/2005 a
carico del proprio giocatore Zanin Lucio “perché, a gioco fermo, inseguiva un avversario fino a farlo cadere con una
energica spinta e, una volta a terra, lo colpiva ripetutamente con calci alle gambe ed al corpo”.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
letto il reclamo proposto dall’U.S. Pontevigodarzere;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente confermato i fatti nella loro essenziale dinamica;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione
allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio;
tenuto presente il principio secondo cui, nel giudizio sportivo, il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a), comma a1) del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione disciplinare
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Pontevigodarzere;
• di confermare la squalifica a carico del giocatore Zanin Lucio sino al 9/5/2005;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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