COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PONTEVIGODARZERE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Zanin Lucio sino al 9/5/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 9 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PONTEVIGODARZERE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 9/2/2005 – Squalifica giocatore Zanin Lucio sino al 9/5/2005 – Campionato di 2^ Categoria L’U.S. Pontevigodarzere ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 9/2/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 9/5/2005 a carico del proprio giocatore Zanin Lucio “perché, a gioco fermo, inseguiva un avversario fino a farlo cadere con una energica spinta e, una volta a terra, lo colpiva ripetutamente con calci alle gambe ed al corpo”. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letto il reclamo proposto dall’U.S. Pontevigodarzere; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente confermato i fatti nella loro essenziale dinamica; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio; tenuto presente il principio secondo cui, nel giudizio sportivo, il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a), comma a1) del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione disciplinare delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Pontevigodarzere; • di confermare la squalifica a carico del giocatore Zanin Lucio sino al 9/5/2005; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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