COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. SEREGNO BORGO TRENTO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 16/2/2005 – Sanzione sportiva della perdita della gara Corbiolo – Seregno Borgo Trento del 27/2/2005 e penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S. Seregno Borgo Trento ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. SEREGNO BORGO TRENTO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 16/2/2005 – Sanzione sportiva della perdita della gara Corbiolo – Seregno Borgo Trento del 27/2/2005 e penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S. Seregno Borgo Trento ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona e pubblicata con il Comunicato n. 33 del 16/2/2005, con la quale veniva applicata a carico delle Società Corbiolo e Seregno Borgo Trento, in base al disposto dell’art. 12, commi 1 e 2 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, nonché l’applicazione di 1 punto in classifica del Campionato di 3^ Categoria 2004/2005, perché le “Società interessate non si sono presentate in campo con un numero di calciatori pari a quanto previsto dal Regolamento”. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso avanzato dall’A.S. Seregno Borgo Trento, nonché la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; ritenuto che il referto arbitrale e la documentazione prodotta dalla Società ricorrente (dichiarazione di inagibilità stradale dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Boscochiesanuova, ricevute delle autofficine) comprovano l’esistenza di una situazione tale (abbondante nevicata nelle ore antecedenti le partite in tutto il territorio) da concretare sicuramente una causa di forza maggiore, ostativa alla presentazione in campo delle squadre, tutto ciò anche a non voler considerare il dato oggettivo che il terreno di gioco sarebbe stato comunque impraticabile per la disputa della gara. Ne deriva che la decisione del Giudice di primo grado deve essere riformata, disponendo il recupero della gara, oggetto del giudizio, in data da stabilire dal Comitato Provinciale di Verona P.Q.M. delibera • di accogliere il reclamo presentato dall’A.S. Seregno Borgo Trento; • di disporre il recupero della gara Corbiolo – Seregno Borgo Trento in data da stabilire dal Comitato Prov.le di Verona. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it