COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CORBIOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 16/2/2005 – Sanzione sportiva perdita della gara Corbiolo – Seregno Borgo Trento del 27/2/2005 e penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CORBIOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 33 del 16/2/2005 – Sanzione sportiva perdita della gara Corbiolo – Seregno Borgo Trento del 27/2/2005 e penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 3^ Categoria La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo presentato dall’U.S. Corbiolo, relativo alla gara in epigrafe, dichiarandolo inammissibile, per non avere dimostrato l’invio di copia del reclamo alla Società controparte (vedi art. 34, 7° comma C.G.S. e art. 42,6° comma del C.G.S.) P.Q.M. delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo dell’U.S. Corbiolo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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