COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. COSTABISSARA Avverso regolarità gara Costabissara–Giavenale del 26/2/05 –Calcio a Cinque – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. COSTABISSARA Avverso regolarità gara Costabissara–Giavenale del 26/2/05 –Calcio a Cinque – Campionato di Serie D Avverso la regolarità della gara in epigrafe, la Società U.S. Costabissara ha preannunciato reclamo al Giudice del Comitato Provinciale di Vicenza il quale, a sua volta, ha trasmesso la relativa documentazione - per competenza - alla scrivente Commissione Disciplinare. Poiché l’U.S. Costabissara non ha fatto seguito al preannuncio del reclamo, la Commissione Disciplinare delibera : • di omologare l’incontro con il risultato acquisito in campo: Costabissara – Giavenale 4 – 6; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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