COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. BLACK EAGLES Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 32 del 24/2/2005 – Squalifica per sei giornate giocatore Gobbi Edoardo – Attività di Calcio a Cinque – Campionato di Serie D Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 10/3/2005 – omologazione gara S.Ambrogio Clippers – Black Eagles del 18/2/2005; squalifica per tre giornate giocatore Biasi Stefano – Attività di Calcio a Cinque – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. BLACK EAGLES Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 32 del 24/2/2005 – Squalifica per sei giornate giocatore Gobbi Edoardo – Attività di Calcio a Cinque – Campionato di Serie D Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 10/3/2005 - omologazione gara S.Ambrogio Clippers – Black Eagles del 18/2/2005; squalifica per tre giornate giocatore Biasi Stefano – Attività di Calcio a Cinque – Campionato di Serie D La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile la parte dell’opposizione riguardante la squalifica per sei giornate a carico del proprio giocatore Gobbi Edoardo, perché fuori termine (ai sensi dell’art. 42, 5° comma del C.G.S.) essendo un provvedimento assunto dal G.S. del Comitato di Verona con Comunicato n. 32 del 24/2/25005. L’A.S.D. Black Eagles ha inoltre presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona con il Comunicato n. 36 del 10/3/2005 : • omologazione dell’incontro oggetto del giudizio, in quanto la Società opponente lamenta che l’arbitro chiamato a dirigere l’incontro si è presentato con 45’ di ritardo e, conseguentemente, vista l’ora tarda aveva chiesto il rinvio dell’incontro “ricevendo intimidazioni sia da parte dell’arbitro che dal suo osservatore”, nonché per aver segnalato all’arbitro le misure antiregolamentari delle aree del campo di gioco; • squalifica per tre giornate al proprio giocatore Biasi Stefano “per comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro mentre rientrava negli spogliatoi a fine gara”. La Commissione Disciplinare letto il reclamo per quanto attiene i provvedimenti ammessi; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; stabilito che il reclamo inerente il ritardo dell’inizio della gara è irrilevante, in base all’art. 67 delle NOIF, tenuto conto del fatto che la Società reclamante ha comunque partecipato alla gara, salvo presentare riserva scritta al termine della stessa e analoga valutazione deve farsi per quanto riguarda la pretesa irregolarità del campo di gioco; esaminato il reclamo concernente la squalifica di tre giornate a carico del giocatore Biasi Stefano; ritenuto congruo il provvedimento disciplinare inflitto al Biasi che riflette l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Black Eagles; • di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo : S.Ambrogio Clippers – Black Eagles 9 – 7; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Biasi Stefano • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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