COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CARPANEDO Avverso validità gara Carpanedo-Patavina Polverara del 20/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CARPANEDO
Avverso validità gara Carpanedo-Patavina Polverara del 20/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Carpanedo ha presentato rituale reclamo avverso la regolarità della gara Carpanedo – Patavina
Polverara del 20/3/2005 del Campionato di 1^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del
tesseramento, nelle fila dell’A.C. Patavina Polverara, del giocatore Barella Luigi.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo della Società opponente;
esperiti i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato che il giocatore Barella
Luigi alla data del 20/3/2005 non era tesserato per la Società Patavina Polverara;
constatato che la Pol. Patavina Polverara, pur ritualmente informata nella veste di controinteressato, non ha inoltrato
controdeduzione alcuna;
ritenuto che il giocatore Barella Luigi non aveva titolo a partecipare all’incontro, oggetto del giudizio
P.Q.M.
delibera
• di infliggere a carico della Pol. Patavina Polverara la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 12,
comma 5a del C.G.S., omologando la gara c.s. : Carpanedo-Patavina Polverara 3-0;
• di infliggere alla Società Pol. Patavina Polverara la sanzione dell’ammenda di € 52,00, in quanto responsabile di aver
impiegato in una gara ufficiale, un giocatore non tesserato.
La tassa reclamo non è stata versata.
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