COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società A.C. Campese

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società A.C. Campese Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 19/2/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società A.C. Campese, perché, a seguito di numerose segnalazioni di Società e di accertamenti effettuati dal Comitato di Bassano, è risultato l’impiego di diversi calciatori – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – in diverse gare del Campionato di 3^ Categoria 2004/2005, chiedendo l’applicazione della sanzione di n. 18 punti di penalizzazione in classifica (un punto per ciascuna delle gare sopra menzionate, come previsto dagli artt. 12,8° comma e art. n. 13 n. 1 sub f) del C.G.S.) Trattasi dei giocatori : Battistella Stefano, Carlesso Alessandro e Filippini Alvaro Il cui tesseramento è stato formalizzato soltanto in data 28/1/2005. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dall’A.C. Campese; sentito il legale rappresentante dell’A.C. Campese, assistito dal difensore; la Commissione Disciplinare osserva quanto segue: merita anzittutto rilevare che il Comitato Regionale Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società operanti nel suo ambito la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004. Donde discende che l’A.C. Campese ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF. Ciò posto è palese in atti la prova della responsabilità oggi ascritta alla Società deferita. In particolare gare e giocatori non ancora regolarmente tesserati sono risultati i seguenti : - 19/09/2004 Campese – Union 98 Borso giocatori Battistella, Filippini - 26/09/2004 Vill. S.Lazzaro - Campese giocatore Battistella - 03/10/2004 Campese – Cusinati giocatori Battistella, Filippini - 10/10/2004 Campese – Real Stroppari giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 17/10/2004 Campese - Fortitudo giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 24/10/2004 Elleesse La Loggia - Campese giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 31/10/2004 Canarini Rosatesi - Campese giocatori Battistella, Carlesso - 07/11/2004 Campese – Virtus Angarano giocatori Battistella, Filippini - 14/11/2004 Campolongo – Campese giocatori Filippini, Carlesso - 21/11/2004 Imm. Neve Gallio – Campese giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 28/11/2004 Arsenal Cusinati – Campese giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 05/12/2004 Campese – R.L. Vallonara giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 08/12/2004 Union Aurora – Campese giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 12/12/2004 Campese – Junior Valbrenta 2000 giocatori Battistella, Filippini, Carlesso - 19/12/2004 Pozzetto – Campese giocatori Battistella, Filippini - 09/01/2005 Union 98 Borso – Campese giocatori Battistella, Filippini - 16/01/2005 Campese – Vill. S.Lazzaro giocatori Filippini, Carlesso - 23/01/2005 Cusinati – Campese giocatori Battistella, Filippini, Carlesso Il problema è quindi ora quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25,5° comma e art. 42,4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società (non risultano ovviamente deferiti i calciatori in quanto non tesserati) diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2,4° comma del C.G.S. Pare a questa Commissione richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12,8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C, abbia successivamente revocato il tesseramento : la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, risulta di tutta evidenza, che questa ipotesi sia addirittura meno grave di quella, che la Commissione sta giudicando, in cui fin dall’origine la Società abbia fatto partecipare ad incontri calciatori già in quel momento privi di tesseramento. Ne deriva che, la sanzione minima applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione dei predetti calciatori in posizione irregolare in ben diciotto gare, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma,lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di diciotto punti in classifica, vale a dire uno per ciascuna gara. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche la violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art.1,1° comma del C.G.S.; attesoche il fatto è ascrivibile ad una negligenza dei dirigenti, e che peraltro la Società avrebbepotuto regolarmente conseguire il tesseramento dei suddetti giocatori a semplice richiesta, si ritiene congrua unasanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S., l’ammenda di € 52,00,- P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di comminare a carico della Società A.C. Campese la sanzione della penalizzazione di n. 18 punti in classifica del Campionato di 3^ Categoria 2004/2005; b) di comminare a carico dell’A.C. Campese la sanzione della ammenda di 52,00
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