COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : • della Società A.S. Cipriano Cà Tron • del Sig. GAMBIRASI Lino – Presidente pro-tempore A.S. Cipriano Cà Tron • del giocatore MARCHIOLI Thomas – già tesserato A.S. Cipriano Cà Tron (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. Nei confronti : • della Società A.S. Cipriano Cà Tron • del Sig. GAMBIRASI Lino - Presidente pro-tempore A.S. Cipriano Cà Tron • del giocatore MARCHIOLI Thomas - già tesserato A.S. Cipriano Cà Tron (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948) La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 24/2/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare, in seguito alla delibera apparsa sul proprio Comunicato Ufficiale n. 11/D del 18/11/2004 : • la Società A.S. Cipriano Cà Tron; • il Sig GAMBIRASI. Lino - Presidente pro-tempore A.S. Cipriano Cà Tron; • il giocatore MARCHIOLI Thomas - già tesserato A.S. Cipriano Cà Tron (attualmente tesserato A.S. Favaro 1948) in base all’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contribuito alla formazione di un atto invalido (richiesta di tesseramento n. 100232 intestata al giocatore Marchioli Thomas perché recante la firma apocrifa di uno dei genitori (in base all’art. 39,2° comma delle NOIF le richieste di tesseramento degli atleti minorenni devono essere firmate da entrambi i genitori). La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letta la memoria depositata dal giocatore Marchioli Thomas; sentito in data odierna il legale del calciatore Marchioli Thomas (attualmente tesserato per l’A.S. Favaro 1948); sentito altresì in data odierna il Sig. Gambirasi Lino – Presidente pro-tempore dell’A.S. Cipriano Cà Tron, anche all’epoca dell’episodio in esame; vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere sottoscritte da entrambi i genitori; preso atto del passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tesseramenti in ordine all’apocrifia della firma della madre del Marchioli; ritenuta, sulla base dei dati istruttori acquisiti, la responsabilità del Sig. Gambirasi Lino - presidente pro-tempore dell’A.S. Cipriano Cà Tron - il quale per la carica rivestita era tenuto a verificare la contestuale apposizione della firma da parte di entrambi genitori, regola del resto esplicitata, oltre che nella normativa federale primaria e secondaria, anche nella stessa modulistica; considerato quindi che la responsabilità oggettiva della Società A.S. Cipriano Cà Tron, per l’irregolarità compiuta dal suo Presidente, consegue automaticamente; rilevato alla luce delle acquisizioni probatorie l’insussistenza del fatto ascritto al calciatore MARCHIOLI Thomas; invero, quest’ultimo, nato il 4/8/1988, non ha tuttora raggiunto la maggiore età, né risulta in alcun modo dimostrata una sua eventuale compartecipazione all’apposizione della firma apocrifa della madre; questo quadro di riferimento non consente dunque di ravvisare alcuna responsabilità in capo al Marchioli Thomas, il quale, del resto, prima dell’acquisizione della piena capacità di agire, non avrebbe potuto autonomamente determinarsi P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di non ritenere responsabile il calciatore Marchioli Thomas dell’incolpazione ascrittagli; • di comminare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Gambirasi Lino (Presidente pro-tempore Soc. A.S Cipriano Cà Tron) sino al 20 Aprile 2005; • di infliggere nei confronti della Società A.S Cipriano Cà Tron l’ammenda di € 52,00.-
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